Per il 2017 il nuovo spesometro, che è l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute,  a seguito dell’approvazione del decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) è divenuto “semestrale“ Pertanto entro il 18 settembre 2017 (con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 199339 del 28 settembre 2017 è stato disposto il differimento del termine di scadenze della comunicazione dati fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017) occorre procedere ad inviare i dati del primo semestre, ed entro il mese di febbraio 2018, per il secondo semestre.

Resta ferma, invece, in termini di periodicità e scadenze, la nuova comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali) che, anche per il 2017, deve essere effettuata  entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Il nuovo Spesometro

L’articolo 4 del D.L. 193/2016 ha modificato l’articolo 21 del D.L. 78/2010 con effetto a partire dall’anno d’imposta 2017 portando l’obbligo del cosiddetto Spesometro da una cadenza, a regime a partire dal 2018, da annuale a “trimestrale” dei dati riguardanti:

  • tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, incluse le note di variazione (per il 2017 occorre far riferimento al semestre di riferimento);
  • le fatture ricevute/registrate, incluse le note di variazione e le bollette doganali;

Sul piano operativo, i dati vanno inviati, a regime a partire dal 2018, in forma “analitica” ed entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che per il 2017 la comunicazione va comunicata con riferimento al semestre quella relativa al primo semestre va effettuata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo semestre entro il mese di febbraio).

La norma aveva previsto per il “primo anno” di applicazione dell’adempimento che la comunicazione era da inviare unitariamente per i primi 2 trimestri, entro il 25/07/2017. Tele termine con il decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) ha ora stabilito che, per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica dei dati del c.d. nuovo spesometro è effettuata su base “semestrale”.  Viene, dunque, riscadenziato – dal 25 luglio al 5 ottobre 2017 – il termine per l’adempimento. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

Le scadenze dello spesometro per il 2017
semestreScadenzasemestreScadenza
18 settembre 2017 (con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 199339 del 28 settembre 2017 è stato disposto il differimento del termine di scadenze della comunicazione dati fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017)entro il mese di febbraio 2018

Si ritiene che per l’anno 2018, pur sottolineando che il decreto richiamato non hanno indicazioni ulteriori, si ritiene che la comunicazione dei dati del cd. nuovo spesometro debba avvenire con cadenza trimestrale.

Le scadenze dello spesometro trimestrale “a regime”
TrimestreScadenzaTrimestreScadenza
31 maggio30 novembre
16 settembre28 febbraio dell’anno successivo

 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2017 ha fornito chiarimenti in ordine all’invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute valide anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato articolo 21 del D.L. 78/2010.

In ottemperanza al D.L. 244/2016 si ricorda che “il mese successivo alla scadenza … l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso”.

 

Aspetti sanzionatori

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute, in base al contenuto dell’articolo 11 comma 2-bis del D.Lgs. 471/1997, è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.  La sanzione è “ridotta” alla metà (1 euro) per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la comunicazione corretta dei dati (in precedenza presentata in modo errato). Non trova applicazione il cumulo giuridico di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.104/E del 28 luglio 2017 ha chiarito che l’omesso e/o errato invio dei dati può essere regolarizzato applicando l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97.

Inoltre con la risoluzione n.104/E del 28 luglio 2017 ha spiegato le modalità per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso per un approfondimento vedasi “Ravvedimento operoso per le liquidazioni periodiche IVA e dati fatture

 

Liquidazioni IVA: Invio trimestrale 

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda l’adempimento relativo la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del D.L.78/2010), introdotto a decorrere dal 2017, per il quale rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

Si ricorda che sono esonerati da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:

  • alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale) e
  • all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfetari),

sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l’obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione).

INVIO: Termini e modalità

La presentazione della comunicazione in esame va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo trimestre entro il mese di febbraio).  

In caso di più attività in contabilità separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Restano fermi gli “ordinari” termini di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche (al 16 del mese/trimestre successivo a quello di riferimento).

Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva trimestrale 2017
TrimestreScadenzaTrimestreScadenza
31 maggio30 novembre
18 settembre28 febbraio 2018 (28/02 dell’anno successivo)

 

Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva mensili 2017
MeseScadenzaMeseScadenza
Gennaio31 maggioLuglio30 novembre
FebbraioAgosto
MarzoSettembre
Aprile18 settembreOttobre28 febbraio 2018(28/02 dell’anno successivo)
MaggioNovembre
GiugnoDicembre

 

Sanzioni

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, la norma  punisce tale comportamento con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.  La predetta sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati (in quanto in precedenza inviato in modo errato).