Con il provvedimento n. 2013/94908  del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono obbligati all’invio dei dati rilevanti ai fini IVA (spesometro), per l’anno d’imposta 2012 limitatamente alle sole operazioni attive e passive effettuate relativamente alla propria sfera commerciale, anche gli enti pubblici qualora siano in possesso di partita IVA.

Per i dati inerenti al periodo d’imposta degli anni 2010 e 2011, Stato, Regioni, Province, Comuni e tutti gli organismi di diritto pubblico erano stati esclusi dall’obbligo di comunicazione (ai sensi dell’articolo 21 del Dl 78/2010) per effetto del provvedimento del direttore delle Entrate 2010/184182 del 22 dicembre 2010.
Anche per gli  Enti Pubblici obbligati a tale adempimento il termine entro cui inviare i dati la scadenza è quella del 12 novembre 2013.

Obbligati ed esclusi

Dal contenuto del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/94908 del 02 agosto 2013 si evidenzia dalla lettura combinata dei punti 1.1 (soggetti obbligati) e 2.2 (esclusioni soggettive) che l’obbligo di comunicazione grava su tutti i soggetti passivi. Per tale ampiezza si è introdotto una limitazione in prima applicazione ai soli enti pubblici in possesso di identificativo Iva, in quanto soggetti che pongono in essere operazioni attive rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Pertanto per le esclusioni soggettive dalla comunicazione, sono elencati Stato, Regioni, Province, Comuni e tutti gli altri organismi di diritto pubblico (ad esempio università statali, Asl, autorità portuali), ma limitatamente alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

Diverso per tutte le operazioni attive che si configurano come “commerciali” ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 4 del Dpr 633/72, gli enti devono presentare la comunicazione. Devono altresì presentare comunicazione per tutti gli acquisti di beni e servizi afferenti le attività “commerciali” suddette, escludendo invece dall’elenco tutti gli altri acquisti.

Non poche sono le criticità. In particolare per le operazioni degli acquisti promiscui e cioè di quelli di beni e servizi impiegati sia nella sfera “commerciale” sia in quella “istituzionale”.
Si tratta comunque di acquisti effettuati in qualità di soggetti passivi Iva, ancorché in parte destinati a una sfera diversa; le fatture in questione sono quindi soggette a registazione sul registro Iva acquisti per l’ammontare complessivo del documento, mentre la detrazione dell’Iva è solo parziale. Conseguenza di ciò è l’inclusione nella nuova comunicazione telematica assumendo l’intero importo e non solo quello attinente alla sfera commerciale.
Ulteriore problema sorge poi in relazione a linee operative spesso adottate dagli enti pubblici: laddove la parte imputabile alla sfera commerciale non sia chiaramente e oggettivamente individuabile, molti enti scelgono la strada di rinunciare al diritto alla detrazione e di non registrare a Iva la fattura.

Alla luce della criticità esposta sorge il quesito sulla correttezza della esclusione nella nuova comunicazione le fatture in questione in quanto correttamente e legittimamente non registrate ai fini Iva. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di registrare comunque a Iva l’intero documento e di inserirlo nella comunicazione ancorché non sia stata effettuata detrazione.

Per quanto concerne gli acquisti da Paesi cosiddetti “black list”  il provvedimento dispone che esse devono sempre  formare oggetto di comunicazione anche se solo parzialmente riferiti alla sfera commerciale. Questo principio, già vigente, permane per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013, le quali dovranno essere inserite nel nuovo modello di comunicazione.