Nei casi di emissione di fatture senza indicazione l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” trova applicazione la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 prevista dall’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (cfr. Circolari n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017 – interpello n. 111 del 18 dicembre 2018 ed interpello numero 109/2020 dell’Agenzia delle Entrate e ).
Per regolarizzare l’errore si dovrà procedere ad emettere, ai sensi articolo 26, comma 3 D.P.R. 633/1972, una nota di variazione “a storno” della fattura precedente ed un nuovo documento contabile che dovrà riportare correttamente l’operazione di scissione dei pagamenti.
La predetta norma dispone, infatti, che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile […] il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25” (comma 2).
Il successivo comma 3 prevede, invece, che “La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7”. A tal riguardo si ricorda che l’ipotesi di rettifica di inesattezza della fatturazione, secondo quanto
chiarito con la risoluzione del 20 novembre 2001, n. 185/E, si configura come “un originario errore della fattura in sé considerata, che sin dalla sua emissione esprime una divergenza tra la realtà effettiva e quella dichiarata”. (risposta all’interpello 263 del 18 luglio 2019 dell’Agenzia). Nel paragrafo 10 della circolare n. 27 del 2017 l’Agenzia ritiene ammessa l’emissione di un’unica nota di variazione che, riferendosi puntualmente a tutte le fatture emesse erroneamente, le integri per segnalare al cessionario o committente il corretto trattamento IVA.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con i provvedimenti amministrativi ha precisato che vi è responsabile del cessionario/committente qualora lo stesso non provveda ad attivarsi, in caso di errata compilazione della fattura, effettuando il versamento IVA dovuto in base all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e con le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2015.
Nelle circolari n. 15/2015 e 27/2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nelle ipotesi di omesso o ritardato versamento dell’IVA, il cessionario o committente è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, pari al 30% di ogni importo non versato o versato tardivamente.
In particolare l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 109/2020 ha chiarito che in relazione all’imposta addebitata che le pubbliche amministrazioni o le società cessionarie/committenti sono responsabili del versamento all’Erario dell’imposta: di conseguenza, l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle stesse è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
La disciplina della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) è disciplinata dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72, introdotto nel D.P.R. 633/1972 dalla legge n. 190/2014 (art. 1, comma 629). La norma precede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche i cessionari o committenti sono debitori d’imposta IVA, è la stessa va in ogni caso versata dai medesimi e non dall’emittente della fattura.
Eventuali errori commessi nell’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) per le modifiche introdotte dal DL 50/2017 non saranno sanzionati, è stato precisato dalla circolare n. 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate. L’inapplicabilità delle sanzioni trova applicazione per quelli commessi prima del 7 novembre 2017 per i quali l’IVA sia stata assolta, dal fornitore o dall’acquirente, ancorché in modo irregolare.
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