L’articolo 1 comma 197 della legge 205 del 2017 oltre ad anticipare l’obbligo della fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti destinati all’autotrazione ha previsto l’anticipo dell’obbligo di emissione della fattura elettronica anche per le operazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione. (lettera b del comma 197 dell’art. 1 legge 205/2017)

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 ha provveduto a chiarire alcuni aspetti di tale obbligo particolarmente criticato. La circolare 8/E ha precisato che i soggetti interessati sono solo coloro che hanno un diretto rapporto con  il soggetto titolare del contratto e “coloro di cui egli si avvale”, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Pertanto tale obbligo riguarderà solo i soggetti coinvolti in un appalto pubblico al “primo livello” di sub-appalto, mentre per i soggetti coinvolti negli eventuali ulteriori passaggi le modalità di fatturazione potranno essere documentati ancora con l’emissione della fattura cartacea almeno fino ad introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica che scatterà il 1 gennaio 2019.

La circolare n. 8/E nulla precisa in merito a tale obbligo per i contribuenti in regime dei minimi o forfettari. Giova, comunque, ricordare che la norma generale prevede l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per tali soggetti. Per cui nell’ipotesi in cui il contribuente in regime dei minimi o forfettari partecipi ad un appalto pubblico in qualità di subappaltatore di primo livello la fattura elettronica non sarà comunque dovuta.

Per ulteriori chiarimenti la circolare n. 8/E rimanda ad un successivo documento.
Per meglio comprendere operativamente la nuova disposizione, che avrà effetto dal 1° luglio 2018, procediamo con un esempio.
La pubblica amministrazione “A” abbia affidato un contratto di appalto all’azienda “B”. L’azienda “B” per adempiere agli obblighi del contratto di appalto si avvalga delle prestazioni in subappalto dell’azienda “C” e dell’azienda “D”, inoltre “D” subappalta all’azienda “E” parte delle attività.
L’azienda “B” dovrà emettere la fattura elettronica PA come di consueto.  L’azienda “C” e l’azienda “D”, in base alla nuova normativa, dal 1° luglio 2018 saranno obbligate a fatturare le loro prestazioni e/o cessioni all’azienda “B” esclusivamente con la fatturazione elettronica. Per l’azienda “E” non scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anticipata, posto che tale ditta non intrattiene un rapporto diretto con il soggetto che a sua volta è contraente della pubblica amministrazione come precisato dalla Circolare 8/E, questa azienda non è interessata dalle disposizioni introdotte dalla Legge 205/2017 articolo 1 comma 917, lettera b).
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le modalità tecniche ed operative per l’emissione delle fatture elettroniche dei sub appaltatori di primo livello nell’ambito di un contratto di appalto principale di lavori, servizi e forniture stipulato con una soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione
In base al summenzionato provvedimento nelle fatture elettroniche, emesse dal 1° luglio 2018, le aziende subappaltatrici (nel nostro esempio azienda “C” ed “D”) dovranno obbligatoriamente indicare:
  • Il Codice Identificativo Gara (CIG);
  • Il Codice Unitario Progetto (CUP).

Le informazioni sopraindicate saranno reperite presso l’azienda appaltatrice è possono essere indicate utilizzando alternativamente uno dei seguenti campi informativi  previsti dal tracciato telematico xml introdotto per la predisposizione delle fatture elettroniche:

  • DatiOrdineAcquisto
  • DatiContratto
  • DatiConvenzione
  • DatiRicezione
  • Datifatturecollegate

Per la predisposizione delle fatture elettroniche è possibile utilizzare il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e tramite un app dedicata. Il soggetto che emette la fattura potrà anche acquisire in automatico i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall’Agenzia a tutte le partite Iva nell’area autenticata del sito internet.

Semplificazioni anche sul fronte della conservazione delle fatture elettroniche, per cui potrà essere la stessa Agenzia, su richiesta, a conservare i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.