- Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119;
- Interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
- Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
- Interventi effettuati su edifici condominiali da parte di Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui al comma 9, lettera c), e cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119;
- Introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 – Impianti solari fotovoltaici;
- Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119;
- Interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119;
- Opzione per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in dieci quote annuali.
il Superbonus spetta a condizione che:
- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente che sostiene le spese possieda un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato “numero di parti”.
Al riguardo si ritiene che per tali interventi il Superbonus spetti a condizione che il diritto di proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi sussista al momento di inizio dei lavori.
Si evidenzia, inoltre, che il requisito della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento dell’edificio, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’intervento agevolato, costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina del Superbonus; la relazione illustrativa della disposizione in commento, infatti, chiarisce che detto requisito è necessario soltanto per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.
In ordina al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, nella circolare in commento si afferma che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata».
Coerentemente, ai fini della detrazione rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado – articolo 5, comma 5, del TUIR). Resta inteso che nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
Si ritiene che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
In tema del requisito reddituale, nella circolare viene chiarito che il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile. Vanno considerati anche:
i redditi posseduti dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare;
nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali per essere considerati fiscalmente a carico. Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.
Per espressa previsione normativa nella determinazione del reddito, oltre a dover far riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, esso va determinato sulla base del contenuto dell’articolo 8 del TUIR, tenendo altresì conto:
- dei redditi assoggettati a cedolare secca;
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020);
- della quota di agevolazione ACE (ex art. 1, D.L. 6/12/2011, n. 201).
Inoltre secondo il citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato «numero di parti».
Il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile. Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico. Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.
Ai fini della disposizione in commento, fanno parte del nucleo familiare:
- il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza;
- il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della legge Cirinnà;
- i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile purché siano fiscalmente a carico.
Occorre precisare che per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, in linea con quanto previsto dalla disposizione per la determinazione del reddito di riferimento.
Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare di cui alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio. Il numero di parti è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.