accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 15445 depositata il 16 maggio 2022 – In tema di “accertamento   standardizzato”   mediante   parametri   o studi di settore,   il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale  e imprescindibile  del  giusto  procedimento  che  legittima  l’azione  amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del  singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri

In tema di "accertamento   standardizzato"   mediante   parametri   o studi di settore,   il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale  e imprescindibile  del  giusto  procedimento  che  legittima  l'azione  amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del  singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri

Corte di Cassazione ordinanza n. 15064 depositata il 12 maggio 2022 – In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggetti­vamente inesistenti, ai sensi della disposizione di legge summenzionata, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d’ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o  servizi  non effettivamente scambiati  o pre­stati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto  di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predet­te spese

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggetti­vamente inesistenti, ai sensi della disposizione di legge summenzionata, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o  servizi  non effettivamente scambiati  o pre­stati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto  di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predet­te spese

Corte di Cassazione ordinanza n. 14889 depositata l’ 11 maggio 2022 – La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni , pur in mancanza di un approvazione  espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso ad eccezione in cui la partecipazione del contribuente sia costituita dalla semplice assistenza silente e non collaborativa

La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni , pur in mancanza di un approvazione  espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso ad eccezione in cui la partecipazione del contribuente sia costituita dalla semplice assistenza silente e non collaborativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 14778 depositata il 10 maggio 2022 – Il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l’informazione ai consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi, unitamente all’evidenziazione e all’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite

Il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite

Corte di Cassazione sentenza n. 14353 depositata il 5 maggio 2022 – L’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, al pari dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari; nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria contesti complessivamente l’inattendibilità della contabilità, il giudice del merito deve, in ogni caso, verificare l’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione al fine di verificare che le movimentazioni bancarie siano o meno riferibili ad operazioni imponibili ai fini reddituali

L'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, al pari dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari; nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria contesti complessivamente l’inattendibilità della contabilità, il giudice del merito deve, in ogni caso, verificare l'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione al fine di verificare che le movimentazioni bancarie siano o meno riferibili ad operazioni imponibili ai fini reddituali

Corte di Cassazione ordinanza n. 13983 depositata il 3 maggio 2022 – In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l’eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia

In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l’eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia

Corte di Cassazione ordinanza n. 13839 depositata il 3 maggio 2022 – Nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia,  il  socio potrà fare valere le proprie ragioni nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento che lo riguarda, perché l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, proprio perché non correttamente notificato, non è opponibile al socio, con la conseguenza che questi può contestare anche la sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria della società e non solo dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria o eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società. Il socio può contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, anche quando l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non sia stato impugnato dal suo legale rappresentante

Nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia,  il  socio potrà fare valere le proprie ragioni nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento che lo riguarda, perché l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, proprio perché non correttamente notificato, non è opponibile al socio, con la conseguenza che questi può contestare anche la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria della società e non solo dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria o eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società. Il socio può contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, anche quando l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non sia stato impugnato dal suo legale rappresentante

Corte di Cassazione ordinanza n. 13834 depositata il 3 maggio 2022 – In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

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