accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18392 – In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre

In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l'utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18395 – La deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale e, quindi, dalla base imponibile dell’IRAP, deve essere affermata anche riguardo ai contributi versati dai notai al Consiglio nazionale del notariato, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 220 del 1991, anch’essi posti da tale disposizione direttamente a carico del notaio

La deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale e, quindi, dalla base imponibile dell’IRAP, deve essere affermata anche riguardo ai contributi versati dai notai al Consiglio nazionale del notariato, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 220 del 1991, anch'essi posti da tale disposizione direttamente a carico del notaio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18398 – L’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare

L'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18403 – In tema di imposte sui redditi, ai fini dell’individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l’esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell’azienda

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l'esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell'azienda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18405 – La mancata risposta al questionario costituisce logicamente rifiuto di produrre la documentazione richiesta e, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 600 del 1973 è inutilizzabile la documentazione non prodotta in risposta al questionario salva l’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, dell’eventuale giustificazione della mancata produzione in sede di risposta al questionario

La mancata risposta al questionario costituisce logicamente rifiuto di produrre la documentazione richiesta e, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600 del 1973 è inutilizzabile la documentazione non prodotta in risposta al questionario salva l'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, dell'eventuale giustificazione della mancata produzione in sede di risposta al questionario

Legittimo l’accertamento emesso nei confronti del socio di società a ristretta base azionaria prima di sessanta giorni dall’ispezione in azienda che fa presumere un reddito maggiore dell’imprenditore

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18383 depositata il 4 settembre 2020 intervenendo in tema di mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni ha affermato che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7 della legge 212/2000 trova applicazione solo nei confronti della società sottoposta a verifica e non anche al socio [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 18383 depositata il 4 settembre 2020 – Le risultanze della verifica nei confronti della società potranno dunque ben essere poste a fondamento dell’accertamento nei confronti dei soci, in relazione alla rideterminazione del relativo reddito da partecipazione, operando la presunzione di distribuzione di utili e l’eventuale maggior reddito accertato a carico dell’ente collettivo, ripercuotendosi sul reddito da partecipazione del socio, comporterà per costui l’onere di contestare non solo la presunzione, ma pure le risultanze della verifica e la rideterminazione del reddito della società effettuato dall’Ufficio

Le risultanze della verifica nei confronti della società potranno dunque ben essere poste a fondamento dell'accertamento nei confronti dei soci, in relazione alla rideterminazione del relativo reddito da partecipazione, operando la presunzione di distribuzione di utili e l'eventuale maggior reddito accertato a carico dell'ente collettivo, ripercuotendosi sul reddito da partecipazione del socio, comporterà per costui l'onere di contestare non solo la presunzione, ma pure le risultanze della verifica e la rideterminazione del reddito della società effettuato dall'Ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18410 – Le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento hanno valore nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono fiscalmente irrilevanti

Le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento hanno valore nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono fiscalmente irrilevanti

Torna in cima