accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14867 – In tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

Deducibilità dei costi di manutenzione integrali e dei costi per le autovetture se dimostrata l’inerenza

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14572 depositata il 9 luglio 2020 è intervenuta in tema di deduzione integrale dei costi di manutenzione del software e dell'inerenza dei costi per l'autovettura riaffermando che “l’inerenza all’impresa dei costi per le autovetture va valutata in concreto, con riferimento alla natura ed all’uso dei mezzi nell’ambito dell’impresa [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 14572 depositata il 9 luglio 2020 – In tema di imposta sui redditi è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione a titolo oneroso di azienda a fronte della costituzione di una rendita vitalizia da rilevare, per il cessionario, esclusivamente secondo il regime proprio del valore di avviamento (previa sua iscrizione all’attivo di bilancio nei limiti del costo di acquisizione ex art. 2426 c.c., n. 6)), e del suo ammortamento (art. 103 T.U.I.R.)

In tema di imposta sui redditi è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione a titolo oneroso di azienda a fronte della costituzione di una rendita vitalizia da rilevare, per il cessionario, esclusivamente secondo il regime proprio del valore di avviamento (previa sua iscrizione all’attivo di bilancio nei limiti del costo di acquisizione ex art. 2426 c.c., n. 6)), e del suo ammortamento (art. 103 T.U.I.R.)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14877 – Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica mentre è, invece, nulla qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo

Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica mentre è, invece, nulla qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14875 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d. l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto salvo nei casi di artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d. l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto salvo nei casi di artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14872 – In tema di dichiarazione dei redditi di una società, quale che sia il loro valore di libro risultante dal suo bilancio regolarmente approvato dall’assembla dei soci con il consenso del collegio sindacale, l’amministrazione finanziaria può sempre sindacare la deducibilità dei relativi costi, ove dimostri che non il valore reale del bene materiale o immateriale è stato iscritto in bilancio, ma quello che risulta frutto della violazione dei principio fissato dall’art. 2423, comma secondo, c.c.

In tema di dichiarazione dei redditi di una società, quale che sia il loro valore di libro risultante dal suo bilancio regolarmente approvato dall'assembla dei soci con il consenso del collegio sindacale, l'amministrazione finanziaria può sempre sindacare la deducibilità dei relativi costi, ove dimostri che non il valore reale del bene materiale o immateriale è stato iscritto in bilancio, ma quello che risulta frutto della violazione dei principio fissato dall'art. 2423, comma secondo, c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 luglio 2020, n. 14756 – Esenzione ex art. 26 quater, del DPR n. 600/1973 degli interessi corrisposti a società controllante residente in UE a condizione che siano i beneficiari effettivi

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 luglio 2020, n. 14756 Tributi - Ritenute su interessi - Interessi corrisposti a società controllante residente in UE e da questa rigirati a terzi - Esenzione ex art. 26 quater, del DPR n. 600/1973 - Applicabilità Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di accertamento nei [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14291 – L’utilizzo di lavoratori irregolari costituisce un fatto noto da cui desumere una maggiore redditività dell’impresa e non semplicemente maggiori costi per retribuzioni ed un accertamento tributario può dirsi fondato su uno studio di settore solo nel caso in cui trovi in esso il suo fondamento prevalente

L'utilizzo di lavoratori irregolari costituisce un fatto noto da cui desumere una maggiore redditività dell'impresa e non semplicemente maggiori costi per retribuzioni ed un accertamento tributario può dirsi fondato su uno studio di settore solo nel caso in cui trovi in esso il suo fondamento prevalente

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