accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8432 – In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8432 Accertamento fiscale - IVA, IRAP e IRES - Termini Rilevato che - Con sentenza n. 60/1/17 depositata in data 16 gennaio 2017 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (in seguito, la CTR) accoglieva l'appello proposto dalla società C.-S. Srl in liquidazione (in seguito, la contribuente) [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9454 – La prova dell’esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9454 Tributi - Accertamento - Riscossione - Immobili - Cessione - Dichiarazioni fiscali - Infedele dichiarazione Rilevato che 1. L'Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di due motivi, nei confronti della Q. Srl in liquidazione, esercente l'attività di lavori generali di costruzione di edifici, che resiste [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9452 – In tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è «ex lege» determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standards» in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’Ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento

in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è «ex lege» determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standards» in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'Ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento

Ambito soggettivo dell’esenzione da ritenuta di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Risposta 05 aprile 2019, n. 98 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 05 aprile 2019, n. 98 Ambito soggettivo dell’esenzione da ritenuta di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. - Art.11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito La società istante è [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7111 – Ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto dal succitato art. 58 del d.P.R. n. 597/1973, vanno computati anche gli interessi di mora sui crediti in sofferenza maturati nel periodo d’imposta

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7111 Tributi - IRPEF - Redditi di impresa - Determinazione - Interessi moratori su crediti in sofferenza - Rapporto di deducibilità ex art. 58 del D.P.R. n. 597 del 1973 Rilevato che Con sentenza n. 707/01/2011, depositata il 16 dicembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9312 – Raddoppio dei termini di accertamento – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione su un “fatto controverso e decisivo per il giudizio” deve riferirsi esclusivamente a fatti principali

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9312 Tributi - Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - Rielvanza penale - Raddoppio dei termini di accertamento Ritenuto che A. S. ricorre per la cassazione della C.T.R. del Piemonte, n. 1119/2017 dep. il 17/7/2017, che ha accolto l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione di avviso [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9261 – Il contribuente negli accertamenti standardizzati, che deve fornire la prova contraria, deve dimostrare l’esistenza e l’entità di una pregressa e legittima disponibilità finanziaria, oltre alla durata del possesso della stessa

la prova che deve fornire il contribuente non è tipizzata, sicché può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento valutato, tanto che neppure rileva l'eventuale nullità dell'atto dal punto di vista civilistico, sì che è stata ritenuta prova sufficiente la documentazione bancaria, rappresentativa della "sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9252 – La determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, di regola, è ispirata al criterio della “dipendenza”, ovverosia della “derivazione” dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile e dei principi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è senz’altro deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un factum principis, non ne sia stato possibile l’utilizzo

In tema di determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento del costo dei beni sono deducibili, ai sensi dell'art. 67, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (attuale art. 102 TUIR), purché i costi siano sostenuti in funzione della produzione di ricavi e, dunque, a condizione che i beni acquistati siano non soltanto strumentali alla specifica attività aziendale ma anche effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che i componenti negativi, costituiti dall'ammortamento dell'avviamento e dalle quote degli ammortamenti ordinari, potessero essere portati in deduzione dalla società contribuente, successivamente alla messa in liquidazione ed alla cessione dell'azienda).

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