accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10393 – La disposizione (art. 67 tuir) che assoggetta a tassazione, quali “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto, non un terreno “suscettibile di utilizzazione edificatoria”, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato

sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati: ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice del citato articolo 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica

Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, sezione 2, sentenza n. 21 depositata il 6 marzo 2019 – E’ legittimo l’assoggettamento a tassazione dei contributi PAC qualora l’attività per la quale vengono erogati non è qualificabile come agricola

Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, sezione 2, sentenza n. 21 depositata il 6 marzo 2019 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La SOCIETA' AGRICOLA P. S.S. di P. B. - che aveva dichiarato di svolgere attività di coltivazioni associate all'allevamento di animali - ed il socio P. B. impugnavano, con distinti ricorsi, gli avvtst di accertamento [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezioni Unite – Sentenza 12 aprile 2019, n. 10378 – Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 aprile 2019, n. 9784 – In tema di perduta su crediti l’inerenza rappresenta un requisito da provare in relazione a tutte le poste reddituali fiscalmente deducibili, involgendo, nel caso di specie la dimostrazione che i crediti, sui quali si è verificata la perdita, siano relativi all’attività svolta dall’impresa nell’ambito dell’oggetto sociale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 aprile 2019, n. 9784 Tributi - Reddito d’impresa - Perdite su crediti - Deducibilità - Assoggettamento del debitore a procedura concorsuale - Credito riferito a ricavi assoggettati a tassazione - Onere di prova a carico del contribuente - Valutazione del giudice Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle Entrate [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9619 – In tema di imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20%, a titolo di IRPEF, effettuata dall’Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa

proprio in considerazione del tenore della norma e, soprattutto, del comma 7, che si riferisce espressamente al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, l'operatività della tassazione si collega alle plusvalenze consequenziali a tutte le vicende rientranti nel perimetro del corrispondente concetto, in coerenza con la ricostruita ratio dell'istituto, che presuppone l'equivalenza degli indici di ricchezza comunque correlati al dato oggettivo del valore dei suoli non derivante da attività produttiva del proprietario" (Cass. ord. n. 30400/2018, in motivazione; nel senso dell'applicabilità della ritenuta di acconto anche alle occupazioni usurpative, vedi anche Cass.Civ., 24689/2011, ove si afferma che "non rileva che tale perdita sia avvenuta per occupazione appropriativa o usurpativa...attesa la rilevanza, invece, dell'unico profilo costituito dalla perdita della proprietà per avvenuta irreversibile trasformazione del fondo, alla base del riconoscimento di un danno risarcibile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9604 – Regime di tassazione dello “Stock option” – Assoggettabilità del valore ricevuto all’esito dell’opzione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 aprile 2019, n. 9604 Tributi - IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - "Stock option" - Assoggettabilità del valore ricevuto all'esito dell'opzione - Regime di tassazione Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate con due motivi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 69/06/11, depositata il 9.11.2011 dalla [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9586 – In tema di IVA, deve riconoscersi il «nesso di accessorietà», di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispetto a cessione di beni (o prestazione di servizi) in regime di non imponibilità per le cessioni all’esportazione (art. 8, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 633 del 1972, ratione temporis applicabile) o per cessioni intracomunitarie non imponibili (ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, ratione temporis applicabile), alle prestazioni non implicanti per il cessionario un fine a sé stante bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale, in regime cioè di dipendenza funzionale, onde ottenere una prestazione economica unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile

In tema di IVA, deve riconoscersi il «nesso di accessorietà», di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispetto a cessione di beni (o prestazione di servizi) in regime di non imponibilità per le cessioni all'esportazione (art. 8, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 633 del 1972, ratione temporis applicabile) o per cessioni intracomunitarie non imponibili (ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, ratione temporis applicabile), alle prestazioni non implicanti per il cessionario un fine a sé stante bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale, in regime cioè di dipendenza funzionale, onde ottenere una prestazione economica unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile. Per converso, non è necessario che il bene prodotto in forza della prestazione ritenuta come accessoria sia anche esso venduto al cedente ed esportato, fermo restando il necessario nesso di strumentali, esclusiva, rispetto alla prestazione principale, implicante la distruzione o il deterioramento del bene strumentale e comunque tale da renderlo non cedibile e non altrimenti utilizzabile nel ciclo produttivo del cedente, se non per l'esecuzione della prestazione in favore dello specifico cessionario destinatario della prestazione principale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2019, n. 7946 – Il fenomeno di interposizione è connesso all’esistenza di un negozio fiduciario che si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 marzo 2019, n. 7946 Accertamento fiscale - Violazioni in materia di II.DD. e Iva Fatti di causa La vicenda deriva dalla notifica a carico del sig. C.G., alla società C.G. & f.lli s.a.s. e ai soci della ridetta società, in data 22.12.2008, di un avviso di accertamento riferito a [...]

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