accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24484 – L’esibizione delle scritture contabili tenute in forma digitale ed esibite ai verificatori è equipollente alla tenuta in forma cartacea delle stesse e, perciò, non sussisteva il presupposto per procedere ad accertamento induttivo richiamando il disposto di cui all’art. 2220 cod. civ.

L'esibizione delle scritture contabili tenute in forma digitale ed esibite ai verificatori è equipollente alla tenuta in forma cartacea delle stesse e, perciò, non sussisteva il presupposto per procedere ad accertamento induttivo richiamando il disposto di cui all'art. 2220 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24010 – In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali

In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il comma 2 lett. a) dell'articolo 109 del TUIR stabilisce che ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute: - alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; - alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per entrambe le ipotesi non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà contenute nei contratti di cessione i quali, pertanto, ancorchè siano da considerarsi come sottoposti a condizione sospensiva ai fini civilistici, spiegano piena efficacia agli effetti fiscali. Con riguardo ai beni immobili, la norma prevede che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della stipulazione dell'atto.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24320 – Regime IVA nel ribaltamento costi da parte del consorzio con il sistema della doppia fatturazione va assoggettata allo stesso regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati

Regime IVA nel ribaltamento costi da parte del consorzio con il sistema della doppia fatturazione va assoggettata allo stesso regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati «una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23 bis I. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod. non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate. Ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24306 – In presenza di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente, a differenza del caso di accertamento induttivo «puro» ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che si possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario

In presenza di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente, a differenza del caso di accertamento induttivo «puro» ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che si possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24055 – Somma percepita a titolo di transazione per rinuncia all’azione di risoluzione del contratto per inadempienza – Qualificazione come lucro cessante – Imponibilità come redditi diversi

«L'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24046 – Requisiti per la deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione del marchio ed del cosiddetto premio fedeltà

costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In tema di imposte sul reddito d’impresa, "il cosiddetto premio fedeltà, istituito contrattualmente per apportare un beneficio integrativo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti che abbiano maturato un'elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce un costo deducibile, operando in costanza del rapporto di lavoro ed essendo rilevante nell'ambito dell'economia aziendale e dei relativi ricavi, atteso, peraltro, che ove venga meno per circostanze anormali, il beneficio viene recuperato alla disponibilità della società medesima 

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24040 – Legittima l’istanza di rimborso per il credito d’imposta alla luce della convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni

tanto le norme "comunitarie" che quelle "convenzionali" mirano, anche se con modalità e strumenti diversificati, alla eliminazione, o quantomeno alla attenuazione, della doppia imposizione (in senso giuridico ed economico), sicché non è affatto escluso dalla direttiva madre-figlia che la società-madre, sussistendone tutti i presupposti, possa optare per il regime convenzionale diretto a neutralizzare l'imposizione, in luogo di quello della piena detassazione, deve ritenersi invece precluso - perché avulso ed eccedente rispetto alla finalità di evitare la doppia imposizione - il riconoscimento alla società madre del credito d'imposta, proprio perché esso si risolverebbe nella "distorsione rappresentata da un indebito duplice beneficio, ovvero da una duplice non-imposizione

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