accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25010 – Il processo verbale recepito nell’avviso di accertamento, nel pieno rispetto della previsione di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 600 del 1973, consente all’Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei ricavi sulla base di semplici presunzioni, purché gravi, precise e concordanti

La motivazione della CTR si risolve, pertanto, in una mera petizione di principio e non dà conto degli elementi contrari offerti dalla società contribuente e non oggetto di contestazione, quali l'esistenza di un rapporto di collaborazione commerciale tra le due società; l'identità dei soci delle sue società, la carenza di liquidità della C. s.r.l. e l'interesse della I.C. s.p.a. a mantenere un cliente come la C. s.r.l. nonostante dovesse attingere al credito bancario, peraltro non particolarmente oneroso, per la corresponsione del prestito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25005 – In tema di fatture relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, il giudizio negativo sulla prova contraria implica pur sempre la preventiva valutazione, da parte del giudice tributario, sulla idoneità degli elementi offerti dal Fisco a suffragio della contestazione

Il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio. Tale valutazione è impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per l'inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono, e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 24995 – L’accertamento induttivo non è legittimo se le uniche irregolarità contabili hanno riguardato le posizioni non regolarizzate di due lavoratori dipendenti, peraltro per brevi periodi

in caso di irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili i dati in esse esposti (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d; d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2, n. 3), è legittimo il ricorso al metodo induttivo di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'impiego, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, "dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume di affari dichiarato dallo stesso contribuente e la redditività media del settore specifico in cui opera l'impresa sottoposta ad accertamento"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24646 – Indeducibilità del costo del personale assunto con agevolazione per gli iscritti in mobilità da altra azienda del gruppo societario quando è configurabile il reato di truffa ai danni dell’INPS

in quanto riguardo alle imposte sui redditi, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, (nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. L. n. 44 del 2012), non sono deducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività nel caso di illeciti penalmente rilevanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24903 – Accertamento fondato su verifiche bancarie – Il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24484 – L’esibizione delle scritture contabili tenute in forma digitale ed esibite ai verificatori è equipollente alla tenuta in forma cartacea delle stesse e, perciò, non sussisteva il presupposto per procedere ad accertamento induttivo richiamando il disposto di cui all’art. 2220 cod. civ.

L'esibizione delle scritture contabili tenute in forma digitale ed esibite ai verificatori è equipollente alla tenuta in forma cartacea delle stesse e, perciò, non sussisteva il presupposto per procedere ad accertamento induttivo richiamando il disposto di cui all'art. 2220 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24010 – In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali

In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il comma 2 lett. a) dell'articolo 109 del TUIR stabilisce che ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute: - alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; - alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per entrambe le ipotesi non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà contenute nei contratti di cessione i quali, pertanto, ancorchè siano da considerarsi come sottoposti a condizione sospensiva ai fini civilistici, spiegano piena efficacia agli effetti fiscali. Con riguardo ai beni immobili, la norma prevede che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della stipulazione dell'atto.

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