accertamento

Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 8, sentenza n. 268 depositata il 5 aprile 2022 – Un contratto d’affitto d’azienda, che ne modifica uno precedentemente registrato e stipulato verbalmente, non redatto in forma pubblica né di scrittura privata autenticata non può essere considerato esistente ed opponibile all’Amministrazione finanziaria

Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 8, sentenza n. 268 depositata il 5 aprile 2022 Un contratto d’affitto d’azienda, che ne modifica uno precedentemente registrato e stipulato verbalmente, non redatto in forma pubblica né di scrittura privata autenticata non può essere considerato esistente ed opponibile all’Amministrazione finanziaria.  SVOLGIMENTO Con ricorso ritualmente depositato la [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22338 depositata il 15 luglio 2022 – La sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, spettando all’Amministrazione finanziaria offrire come giustificazione dell’urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate

La sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, spettando all'Amministrazione finanziaria offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 26822 del 12 settembre 2022  – In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle stock option va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle stock option va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2022, n. 26370 – Il presupposto impositivo nei confronti del soggetto non residente si verifica esclusivamente nell’ipotesi in cui i redditi derivino da un’attività esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione. Per cui l’intermediario non residente non si avvalga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le provvigioni corrisposte dal soggetto committente non sono tassabili in Italia e, quindi, non sorgerà alcun obbligo di ritenuta

Il presupposto impositivo nei confronti del soggetto non residente si verifica esclusivamente nell’ipotesi in cui i redditi derivino da un’attività esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione. Per cui l’intermediario non residente non si avvalga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le provvigioni corrisposte dal soggetto committente non sono tassabili in Italia e, quindi, non sorgerà alcun obbligo di ritenuta

Corte di Cassazione ordinanza n. 21815 depositata l’ 11 luglio 2022 – E’ nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata siél stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame

E' nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata siél stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame

Corte di Cassazione ordinanza n. 9888 depositata il 19 aprile 2017 – Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta cd esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità

Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta cd esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità

Corte di Cassazione ordinanza n. 21794 depositata l’ 11 luglio 2022 – In tema di iva, la società bancaria che, dopo aver sottoscritto certificati di deposito, li ceda alla propria controllante ricevendone commissioni estremamente basse, inidonee ad evidenziare la natura commerciale di tale operazione, svolge un’attività fuori dal campo iva, che va di conseguenza esclusa dal calcolo del “pro rata” di detrazione. Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell’iva in base all’art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva, in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.

In tema di iva, la società bancaria che, dopo aver sottoscritto certificati di deposito, li ceda alla propria controllante ricevendone commissioni estremamente basse, inidonee ad evidenziare la natura commerciale di tale operazione, svolge un'attività fuori dal campo iva, che va di conseguenza esclusa dal calcolo del "pro rata" di detrazione. Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell'iva in base all'art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva, in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26390 – La qualificazione di reddito di impresa dipende dal requisito soggettivo dell’esercizio dell’impresa commerciale da parte del percipiente a prescindere da qualsiasi altro diverso requisito ed inoltre per poter scindere (e diversificare nel trattamento fiscale) le componenti del reddito d’impresa di un soggetto straniero e privo di autonoma organizzazione nel territorio dello Stato, è necessaria una specifica disposizione di legge

La qualificazione di reddito di impresa dipende dal requisito soggettivo dell’esercizio dell’impresa commerciale da parte del percipiente a prescindere da qualsiasi altro diverso requisito ed inoltre per poter scindere (e diversificare nel trattamento fiscale) le componenti del reddito d'impresa di un soggetto straniero e privo di autonoma organizzazione nel territorio dello Stato, è necessaria una specifica disposizione di legge

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