accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 21099 del 4 luglio 2022 – In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente

In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente

Corte di Cassazione ordinanza n. 20962 del 1° luglio 2022 – Nel riparto ed il contenuto dell’onere della prova in materia di inerenza spetta al contribuente l’onere della prova “originario”, che quindi si articola ancora prima dell’esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa. Soltanto quando l’amministrazione finanziaria ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l’inerenza con due modalità. Da un lato, essa può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l’inerenza, mentre, dall’altro, essa può addurre l’esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all’impresa

Nel riparto ed il contenuto dell'onere della prova in materia di inerenza spetta al contribuente l'onere della prova "originario", che quindi si articola ancora prima dell'esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa. Soltanto quando l'amministrazione finanziaria ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l'inerenza con due modalità. Da un lato, essa può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza, mentre, dall'altro, essa può addurre l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa

Corte di Cassazione ordinanza n. 20612 del 28 giugno 2022 – Relativamente all’IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei quali risulta impossibile procedere al calcolo dell’IVA. In particolare, l’art. 38, comma 5, in base al quale le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano solo l’applicazione di specifiche sanzioni ma non determinano la non applicabilità del regime del margine, si riferisce appunto solo ed esclusivamente ad omissioni o inesattezze, e non invece alla totale mancanza dei registri e delle scritture contabili

Relativamente all'IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei quali risulta impossibile procedere al calcolo dell'IVA. In particolare, l'art. 38, comma 5, in base al quale le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano solo l'applicazione di specifiche sanzioni ma non determinano la non applicabilità del regime del margine, si riferisce appunto solo ed esclusivamente ad omissioni o inesattezze, e non invece alla totale mancanza dei registri e delle scritture contabili

Corte di Cassazione ordinanza n. 20608 del 27 giugno 2022 – In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

Corte di Cassazione sentenza n. 20081 del 22 giugno 2022 – In tema di IVA ed II.DD. la fattura diviene inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione dei relativi costi e detraibilità dell’IVA, mentre l’Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi indicati e la detraibilità dell’IVA. In tal caso è onere del contribuente dimostrarne puntualmente l’esistenza, l’oggetto, l’ammontare, l’inerenza, nonchè la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l’effettività del pagamento

In tema di IVA ed II.DD. la fattura diviene inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione dei relativi costi e detraibilità dell'IVA, mentre l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi indicati e la detraibilità dell'IVA. In tal caso è onere del contribuente dimostrarne puntualmente l'esistenza, l'oggetto, l'ammontare, l'inerenza, nonchè la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l'effettività del pagamento

Corte di Cassazione sentenza n. 20075 del 22 giugno 2022 – In un contratto integrante una permuta di cosa presente con cosa futura l’effetto traslativo si  verifica,  ex  art.  1472  c.c.,  non  appena la cosa viene ad esistenza; e questo momento si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell’edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori

In un contratto integrante una permuta di cosa presente con cosa futura l'effetto traslativo si  verifica,  ex  art.  1472  c.c.,  non  appena la cosa viene ad esistenza; e questo momento si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell'edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori

Corte di Cassazione ordinanza n. 20065 del 21 giugno 2022 – Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una attività di impresa è che – come per l’impresa civilistica – sussista il requisito della abitualità, che va intesa come attività stabile nel tempo, con riguardo al periodo temporale rilevante ai fini dell’imposizione sui redditi e, quindi, al periodo di imposta. Ne consegue che non possono assumere rilievo – ai fini della tassazione del reddito di impresa – le cessioni di beni che non siano caratterizzate dall’abitualità e dalla professionalità

Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una attività di impresa è che – come per l’impresa civilistica – sussista il requisito della abitualità, che va intesa come attività stabile nel tempo, con riguardo al periodo temporale rilevante ai fini dell'imposizione sui redditi e, quindi, al periodo di imposta. Ne consegue che non possono assumere rilievo – ai fini della tassazione del reddito di impresa – le cessioni di beni che non siano caratterizzate dall'abitualità e dalla professionalità

Torna in cima