ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34698 – In tema di imposta di registro , non è consentita la rettifica, ai fini dell’applicazione dell’imposta, della qualificazione giuridica data dalle parti alle cessioni di impianti radiotelevisivi effettuate prima della data di entrata in vigore della l. n. 214 del 2011

In tema di imposta di registro , non è consentita la rettifica, ai fini dell'applicazione dell'imposta, della qualificazione giuridica data dalle parti alle cessioni di impianti radiotelevisivi effettuate prima della data di entrata in vigore della l. n. 214 del 2011

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 dicembre 2019, n. 34574 – In caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al comune o da questo dati in godimento, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione

In caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al comune o da questo dati in godimento, l’applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 dicembre 2019, n. 34750 – In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 dicembre 2019, n. 34247 – In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani la motivazione dell’atto, in conformità all’art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662 non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del territorio, ma deve specificare, a pena di nullità ex art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212, a quale presupposto la modifica debba essere associata

In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani la motivazione dell’atto, in conformità all’art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662 non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del territorio, ma deve specificare, a pena di nullità ex art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212, a quale presupposto la modifica debba essere associata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 dicembre 2019, n. 34246 – In tema di catasto dei fabbricati l’introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili. Tale procedura ha lo scopo di rendere più rapida la formazione dei catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine di un anno assegnato all’Ufficio non ha natura perentoria

In tema di catasto dei fabbricati l’introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili. Tale procedura ha lo scopo di rendere più rapida la formazione dei catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di "rendita proposta" fino a quando l’ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine di un anno assegnato all’Ufficio non ha natura perentoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34183 – Legittima la rettifica del valore del bene oggetto del contratto stipulato confronto con il valore di un immobile di analoghe caratteristiche, dichiarato in altro contratto concluso a breve distanza di tempo dalla medesima società

Legittima la rettifica del valore del bene oggetto del contratto stipulato confronto con il valore di un immobile di analoghe caratteristiche, dichiarato in altro contratto concluso a breve distanza di tempo dalla medesima società

Corte di Cassazione ordinanza n. 33741 depositata il 18 dicembre 2019 – Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, la risoluzione del contratto per inadempimento entro il triennio dalla stipula della compravendita immobiliare per cui è stato riconosciuto il beneficio, non è assimilabile all’effettivo ritrasferimento dell’immobile

Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, la risoluzione del contratto per inadempimento entro il triennio dalla stipula della compravendita immobiliare per cui è stato riconosciuto il beneficio, non è assimilabile all'effettivo ritrasferimento dell'immobile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33671 – Per la determinazione del valore di un terreno ai fini dell’imposta di registro l’assenza di potenzialità edificatorie non significa che non vi siano potenzialità di utilizzo diverse e che quindi nel calcolo complessivo del valore non debba, sia pure con criteri differenziati tra la parte edificabile e la parte inedificabile, tenersi conto anche della seconda

Per la determinazione del valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro l'assenza di potenzialità edificatorie non significa che non vi siano potenzialità di utilizzo diverse e che quindi nel calcolo complessivo del valore non debba, sia pure con criteri differenziati tra la parte edificabile e la parte inedificabile, tenersi conto anche della seconda

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