Corte di Cassazione ordinanza n. 33741 depositata il 18 dicembre 2019
agevolazioni fiscale – imposta di registro
Rilevato che:
Con sentenza n. 1837/1/17 depositata in data 20 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da D. Srl con socio unico in liquidazione avverso la sentenza n. 1971/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova, con cui era stata recuperata l’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa a compravendita immobiliare del 24.7.2009 che aveva fruito delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986;
-In particolare, detta previsione normativa, concernente i trasferimenti di fabbricati esenti da IVA effettuati nei confronti di imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili e che nell’atto di acquisto abbiano dichiarato di rivendere l’abitazione o il fabbricato abitativo entro tre anni, veniva ritenuta dalla CTR applicabile nonostante un rogito di compravendita entro il triennio non fosse intervenuto. Nondimeno, il giudice di appello riteneva che la sentenza del 9.7.2012 con cui il Tribunale di Milano dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita ordinando alla contribuente la restituzione dell’immobile al cedente dovesse essere qualificato come trasferimento ai fini della citata previsione di legge;
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso, che illustra con memoria.
Considerato che:
– Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricor- so, contenuta in controricorso in quanto la doglianza non si pone in contrasto con l’art.360 primo comma del codice di rito nella sua consolidata interpretazione giurisprudenziale, dal momento che la ricorrente cita recente giurisprudenza a sé favorevole; Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
– l’Agenzia deduce la violazione dell’art 1 della parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n.131 del 1986, degli artt. 28 e 38 del medesimo d.P.R., nonché degli artt. 1453 e 1458 cod. civ., per aver ritenuto applicabile alla fattispecie il beneficio concernente i trasferimenti di fabbricati esenti da IVA effettuati nei confronti di imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili, a condizione che nell’atto di acquisto abbiano dichiarato di rivendere l’abitazione o il fabbricato abitativo entro tre anni, nonostante un rogito di compravendita entro il triennio non fosse intervenuto. Al proposito, la CTR riteneva equivalente al trasferimento entro il triennio richiesto dalla legge la risoluzione contrattuale dichiarata dal Tribunale di Milano il 9.7.2012;
-Il motivo è fondato. Va al proposito rammentato che: «In tema di imposta di registro, l’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la restituzione dell’imposta, per la parte eccedente la misura fissa, nell’ipotesi di nullità o annullamento dell’atto per causa non imputabile alle parti, trova applicazione, per il dato letterale e per la ratio ad esso sottesa, alle sole fattispecie di nullità ed annullamento, senza ulteriori estensioni e, quindi, con esclusione dei casi di inefficacia derivante da altre ragioni, tra cui la risoluzione dell’atto.». (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4971 del 01/04/2003, Rv. 561679 – 01); «In tema d’imposta di registro, l’applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la restituzione dell’imposta per la parte eccedente la misura fissa nel caso di nullità o annullamento dell’atto per causa non imputabile alle parti, è limitata, in considerazione del dato letterale e della sua “ratio”, alle sole ipotesi di nullità o annullamento dell’atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti “ah origine”, e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattuale derivante da altre e diverse ragioni. (Nella specie, la S. C. ha escluso il diritto alla restituzione dell’imposta a seguito della retrocessione del bene determinata dalla successiva pattuizione di risoluzione del contratto originario).». (Cass. Sez. 6 – 5, Ordi- nanza n. 791 del 20/01/2015, Rv. 634211 – 01);
-«In tema di imposta di registro ed INVIM, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la nullità o l’annullabilità dell’atto imponibile non incidono sull’obbligo di chiederne la registrazione, né su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare, ma costituiscono soltanto titolo per ottenere la restituzione dell’imposta assolta, subordinatamente, però, non alla mera declaratoria di invalidità dell’atto con sentenza passata in giudicato, bensì all’accertata contemporanea sussistenza di due ulteriori condizioni, rappresentate dalla non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato la caducazione dell’atto e dall’insuscettibilità di ratifica, convalida o conferma dello stesso.». (Cass. Sez. 5, Sen- tenza n. 7340 del 31/03/2011, Rv. 617333 – 01);
– Orbene, nel caso di specie la decisione della CTR collide frontalmente con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, dal momento che è escluso dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale che la risoluzione di per sé possa essere idonea alla fruizione dei benefici nonostante il mancato trasferimento del cespite nel triennio, né dalla pronuncia censurata emerge un effettivo accertamento di non imputabilità alla contribuente del vizio che ha determinato la caducazione dell’atto in conseguenza della risoluzione del rapporto, tenuto anche conto che la risoluzione contrattuale («Quindi l’appellante non ha potuto ottemperare al suo obbligo di rivendita dell’immobile per causa di forza maggiore ad essa non imputabile…»), dal momento che la stessa CTR identifica la causa della risoluzione nella «…citazione in giudizio del 28/5/2010 con cui controparte ha domandato la risoluzione del contratto di compravendita del 24/7/2009 per inadempimento…», domanda accolta dal Tribunale che evidentemente ha riconosciuto l’esistenza di un inadempimento idoneo a tale effetto, patologia che attiene al rapporto che scaturisce dall’atto e non un vizio originario dello stesso come la nullità o l’annullamento;
– Siffatte conclusioni sono rafforzate dal confronto con altre autorevoli decisioni della Corte rese in casi simili anche se non esattamente analoghi, in cui in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio fiscale che prevedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta in caso di trasferimento immobiliare «a condizione che nell’atto l’acquirente di- chiari che intende trasferirli entro tre anni», è stato ritenuto trovas- se applicazione solo nel caso di effettivo ritrasferimento degli immobili acquistati entro il termine triennale stabilito dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6835 del 19/03/2018). Ancora, sempre in materia di cd. prima casa di cui all’art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che presuppone il trasferimento nel triennio, la Corte ha ritenuto fosse necessario il trasferimento dell’intero compendio immobiliare acquistato in regime agevolato, non essendo sufficiente il trasferimento di una parte soltanto di esso, salva l’allegazione e la dimostrazione di impedimento al trasferimento integrale per causa di forza maggiore, con onere della prova rimesso al contribuente che beneficia dell’agevolazione (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 29153 del 13/11/2018);
– Dev’essere quindi riaffermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, la risoluzione del contratto per inadempimento entro il triennio dalla stipula della compravendita immobiliare per cui è stato riconosciuto il beneficio, non è assimilabile all’effettivo ritrasferimento dell’immobile.».
– In conclusione, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, per esame delle questioni rimaste assorbite, e per il regolamento delle spese di lite;
P.Q.M.
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, alle questioni rimaste assorbite, e per il regolamento delle spese di lite.
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