cassazione fiscale penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1272 depositata il 12 gennaio 2024 – Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1877 depositata il 16 gennaio 2024 – In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo

In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 6 depositata il 2 gennaio 2024 – L’art. 13 del D.lgs. 471/1997 non definisce il “credito non spettante per cui seguendo una tesi differente e “ampliativa”, nella stessa disposizione convivrebbero irragionevolmente due diversi presupposti della mede­sima condotta: nel caso di utilizzazione di crediti non spettanti, non sarebbe ri­chiesto il requisito della loro facile rilevabilità a seguito di uno dei controlli citati; nel caso di compensazione con crediti inesistenti, tale requisito sarebbe invece richiesto, “con l’ulteriore, assurda conseguenza che la condotta più grave avrebbe un margine di applicazione (in conseguenza di presupposti non richiesti in caso di crediti non spettanti) addirittura meno ampio di quella meno grave”

L'art. 13 del D.lgs. 471/1997 non definisce il "credito non spettante per cui seguendo una tesi differente e "ampliativa", nella stessa disposizione convivrebbero irragionevolmente due diversi presupposti della mede­sima condotta: nel caso di utilizzazione di crediti non spettanti, non sarebbe ri­chiesto il requisito della loro facile rilevabilità a seguito di uno dei controlli citati; nel caso di compensazione con crediti inesistenti, tale requisito sarebbe invece richiesto, "con l'ulteriore, assurda conseguenza che la condotta più grave avrebbe un margine di applicazione (in conseguenza di presupposti non richiesti in caso di crediti non spettanti) addirittura meno ampio di quella meno grave"

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 44170 depositata il 3 novembre 2023 – Le violazioni di cui aò d.lgs. n. 74/2000 trattandosi di reati e, dunque, dell’esercizio della giurisdizione penale, la sussistenza del “reato tributario”, sotto ogni suo aspetto (oggettivo e soggettivo), deve essere autonomamente accertata dal giudice penale secondo le norme del codice di procedura penale (artt. 1 e 2, cod. proc. pen.), imponendosi il rispetto di tali norme anche in sede ispettiva, quando – come detto – emergano fatti apprezzabili come reato. Ne consegue che non v’è spazio nel processo penale di cognizione per l’ingresso di presunzioni (tantomeno legali) ma solo di indizi, valorizzabili a fini di prova nei limiti e modi indicati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., valendo, per il processo penale, uno statuto probatorio suo proprio necessariamente strumentale al tendenziale accertamento della verità (i.e., della corrispondenza al vero) del fatto contestato nell’editto accusatorio

Le violazioni di cui aò d.lgs. n. 74/2000 trattandosi di reati e, dunque, dell'esercizio della giurisdizione penale, la sussistenza del "reato tributario", sotto ogni suo aspetto (oggettivo e soggettivo), deve essere autonomamente accertata dal giudice penale secondo le norme del codice di procedura penale (artt. 1 e 2, cod. proc. pen.), imponendosi il rispetto di tali norme anche in sede ispettiva, quando - come detto - emergano fatti apprezzabili come reato. Ne consegue che non v'è spazio nel processo penale di cognizione per l'ingresso di presunzioni (tantomeno legali) ma solo di indizi, valorizzabili a fini di prova nei limiti e modi indicati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., valendo, per il processo penale, uno statuto probatorio suo proprio necessariamente strumentale al tendenziale accertamento della verità (i.e., della corrispondenza al vero) del fatto contestato nell'editto accusatorio.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42195 depositata il 17 ottobre 2023 – In tema di confisca per equivalente del profitto nei reati tributari il credito non portato in detrazione nell’anno di competenza, e così sottratto alla compensazione, modificando l’obbligazione tributaria fuori dai casi previsti per legge, è indicativo di un profitto idoneo a costituire oggetto di una confisca per equivalente

In tema di confisca per equivalente del profitto nei reati tributari il credito non portato in detrazione nell'anno di competenza, e così sottratto alla compensazione, modificando l'obbligazione tributaria fuori dai casi previsti per legge, è indicativo di un profitto idoneo a costituire oggetto di una confisca per equivalente

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 41589 depositata il 13 ottobre 2023 – Le somme di danaro confluite sul conto corrente bancario dopo la materiale esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, poiché ( e nella misura in cui) costituiscono anch’esse profitto, sono sequestrabili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e 321, comma 2, cod. proc. pen., non rilevando la circostanza ( del tutto accidentale) che siano state corrisposte ( o siano entrate nella disponibilità dell’avente diritto) dopo la materiale esecuzione del sequestro

Le somme di danaro confluite sul conto corrente bancario dopo la materiale esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, poiché ( e nella misura in cui) costituiscono anch'esse profitto, sono sequestrabili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e 321, comma 2, cod. proc. pen., non rilevando la circostanza ( del tutto accidentale) che siano state corrisposte ( o siano entrate nella disponibilità dell'avente diritto) dopo la materiale esecuzione del sequestro

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42497 depositata il 18 ottobre 2023 – Nel caso del delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, devono emergere elementi fattuali dimostrativi che l’autore materiale della condotta abbia consapevolmente e volontariamente preordinato l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti (anche) per consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Nel caso del delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, devono emergere elementi fattuali dimostrativi che l'autore materiale della condotta abbia consapevolmente e volontariamente preordinato l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti (anche) per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34551 depositata l’ 8 agosto 2023 – La titolarità di una delega ad operare incondizionatamente e senza limitazioni su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l’ipotesi di disponibilità richiesta dall’art. 322-ter cod. pen. ai fini dell’ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente

La titolarità di una delega ad operare incondizionatamente e senza limitazioni su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente

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