cassazione fiscale penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35134 depositata il 22 agosto 21023  – In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392, cod. civ.

In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392, cod. civ.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 16302 depositata il 28 aprile 2022 – Qualora vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura – è esplicita nel senso di imporre il versamento dell’imposta, ma di precluderne la detrazione. Quando si è la cospetto di un appalto non genuino, attraverso il ricorso ad una somministrazione illecita di manodopera si è in presenza di operazioni inesistenti. Alla luce di ciò ricorrono, per quanto qui interessa, tutti i presupposti fattuali e giuridici della ipotizzata responsabilità della società ricorrente ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, risultando infondato il primo motivo di ricorso e manifestamente infondati o non consentiti gli altri

Qualora vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - è esplicita nel senso di imporre il versamento dell'imposta, ma di precluderne la detrazione. Quando si è la cospetto di un appalto non genuino, attraverso il ricorso ad una somministrazione illecita di manodopera si è in presenza di operazioni inesistenti. Alla luce di ciò ricorrono, per quanto qui interessa, tutti i presupposti fattuali e giuridici della ipotizzata responsabilità della società ricorrente ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, risultando infondato il primo motivo di ricorso e manifestamente infondati o non consentiti gli altri

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 41582 depositata il 10 settembre 2021 – Per il reato di dichiarazione fraudolente a norma dell’art. 1, comma 1, lett. d), il fine di evadere le imposte si intende comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta. inoltre non trova applicazione, per i reati fiscali commessi fino al 24 dicembre 2019, l’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal d.l. n. 124/2019

Per il reato di dichiarazione fraudolente a norma dell'art. 1, comma 1, lett. d), il fine di evadere le imposte si intende comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta. inoltre non trova applicazione, per i reati fiscali commessi fino al 24 dicembre 2019, l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal d.l. n. 124/2019.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32100 depositata il 25 luglio 2023 – L’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ambito delle «definizioni», accomuna in un’unica categoria le fatture per operazioni inesistenti, sia quelle tali per ragioni oggettive, sia quelle tali per ragioni soggettive, precisando: «per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi»

L'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, nell'ambito delle «definizioni», accomuna in un'unica categoria le fatture per operazioni inesistenti, sia quelle tali per ragioni oggettive, sia quelle tali per ragioni soggettive, precisando: «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi»

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35133 depositata il 21 agosto 2023 – In tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame può negare il profilo soggettivo del reato solo qualora emergano, al riguardo, indici negativi del tutto evidenti, da apprezzare ictu oculi

In tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame può negare il profilo soggettivo del reato solo qualora emergano, al riguardo, indici negativi del tutto evidenti, da apprezzare ictu oculi

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32088 depositata il 25 luglio 2023 – Ai fini del reato di dichiarazione fraudolente di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000, il riferimento ad “altri documenti” non rientrano tutti i documenti ma solo quelli che cui la legge o un atto avente forza di legge attribuisce rilevanza probatoria analoga alla fattura e quelli che siano indicati da una normativa fiscale di carattere secondario

Ai fini del reato di dichiarazione fraudolente di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000, il riferimento ad "altri documenti" non rientrano tutti i documenti ma solo quelli che cui la legge o un atto avente forza di legge attribuisce rilevanza probatoria analoga alla fattura e quelli che siano indicati da una normativa fiscale di carattere secondario

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 16865 depositata l’ 11 marzo 2023 – In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l’ammontare dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l’imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45950 depositata il 20 giugno 2017 – Dal disposto degli artt. 13 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tra i quali assume rilevanza, in particolare, l’art. 22, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, emerge l’obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai sensi del menzionato decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali (v. il citato art. 22, comma 2), tra cui rientra l’art. 39 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, che nel prevedere il cd. Libro unico del lavoro in sostituzione dei libri contabili, quali il libro matricola e il libro paga, che il datore di lavoro era originariamente obbligato a tenere ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ne ha espressamente sancito l’obbligatorietà

Dal disposto degli artt. 13 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tra i quali assume rilevanza, in particolare, l'art. 22, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", emerge l'obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai sensi del menzionato decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali (v. il citato art. 22, comma 2), tra cui rientra l'art. 39 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, che nel prevedere il cd. Libro unico del lavoro in sostituzione dei libri contabili, quali il libro matricola e il libro paga, che il datore di lavoro era originariamente obbligato a tenere ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ne ha espressamente sancito l'obbligatorietà

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