cassazione fiscale penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36773 depositata il 5 settembre 2023 – La nozione di atto pubblico rilevante anche ai fini dell’art. 483 cod. pen., racchiude un’ampia estensione tipologica di scritti, ricomprendendo anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato nell’esercizio delle loro funzioni che, seppur redatti per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, abbiano comunque attitudine ad assumere rilevanza giuridica e un valore probatorio interno alla pubblica amministrazione

La nozione di atto pubblico rilevante anche ai fini dell'art. 483 cod. pen., racchiude un'ampia estensione tipologica di scritti, ricomprendendo anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato nell'esercizio delle loro funzioni che, seppur redatti per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, abbiano comunque attitudine ad assumere rilevanza giuridica e un valore probatorio interno alla pubblica amministrazione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 28031 depositata il 28 giugno 2023 – Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. e che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35134 depositata il 22 agosto 21023  – In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392, cod. civ.

In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392, cod. civ.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 16302 depositata il 28 aprile 2022 – Qualora vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura – è esplicita nel senso di imporre il versamento dell’imposta, ma di precluderne la detrazione. Quando si è la cospetto di un appalto non genuino, attraverso il ricorso ad una somministrazione illecita di manodopera si è in presenza di operazioni inesistenti. Alla luce di ciò ricorrono, per quanto qui interessa, tutti i presupposti fattuali e giuridici della ipotizzata responsabilità della società ricorrente ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, risultando infondato il primo motivo di ricorso e manifestamente infondati o non consentiti gli altri

Qualora vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - è esplicita nel senso di imporre il versamento dell'imposta, ma di precluderne la detrazione. Quando si è la cospetto di un appalto non genuino, attraverso il ricorso ad una somministrazione illecita di manodopera si è in presenza di operazioni inesistenti. Alla luce di ciò ricorrono, per quanto qui interessa, tutti i presupposti fattuali e giuridici della ipotizzata responsabilità della società ricorrente ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, risultando infondato il primo motivo di ricorso e manifestamente infondati o non consentiti gli altri

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 41582 depositata il 10 settembre 2021 – Per il reato di dichiarazione fraudolente a norma dell’art. 1, comma 1, lett. d), il fine di evadere le imposte si intende comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta. inoltre non trova applicazione, per i reati fiscali commessi fino al 24 dicembre 2019, l’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal d.l. n. 124/2019

Per il reato di dichiarazione fraudolente a norma dell'art. 1, comma 1, lett. d), il fine di evadere le imposte si intende comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta. inoltre non trova applicazione, per i reati fiscali commessi fino al 24 dicembre 2019, l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal d.l. n. 124/2019.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32100 depositata il 25 luglio 2023 – L’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ambito delle «definizioni», accomuna in un’unica categoria le fatture per operazioni inesistenti, sia quelle tali per ragioni oggettive, sia quelle tali per ragioni soggettive, precisando: «per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi»

L'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, nell'ambito delle «definizioni», accomuna in un'unica categoria le fatture per operazioni inesistenti, sia quelle tali per ragioni oggettive, sia quelle tali per ragioni soggettive, precisando: «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi»

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35133 depositata il 21 agosto 2023 – In tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame può negare il profilo soggettivo del reato solo qualora emergano, al riguardo, indici negativi del tutto evidenti, da apprezzare ictu oculi

In tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame può negare il profilo soggettivo del reato solo qualora emergano, al riguardo, indici negativi del tutto evidenti, da apprezzare ictu oculi

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32088 depositata il 25 luglio 2023 – Ai fini del reato di dichiarazione fraudolente di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000, il riferimento ad “altri documenti” non rientrano tutti i documenti ma solo quelli che cui la legge o un atto avente forza di legge attribuisce rilevanza probatoria analoga alla fattura e quelli che siano indicati da una normativa fiscale di carattere secondario

Ai fini del reato di dichiarazione fraudolente di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000, il riferimento ad "altri documenti" non rientrano tutti i documenti ma solo quelli che cui la legge o un atto avente forza di legge attribuisce rilevanza probatoria analoga alla fattura e quelli che siano indicati da una normativa fiscale di carattere secondario

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