Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 41582 depositata il 10 settembre 2021 – Per il reato di dichiarazione fraudolente a norma dell’art. 1, comma 1, lett. d), il fine di evadere le imposte si intende comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta. inoltre non trova applicazione, per i reati fiscali commessi fino al 24 dicembre 2019, l’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal d.l. n. 124/2019