cassazione sez. civile

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29567 depositata il 25 ottobre 2023 – Al fine di determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari, non si computano l’indennità di trasferta ed il compenso in percentuale sui crediti recuperati dall’Erario (nel regime anteriore all’accordo del 22 maggio 2009), trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione alle quali non fa riferimento la tabella B richiamata dall’art. 34 del c.c.n.l. del comparto ministeri, cui rinvia l’art. 21 del medesimo contratto, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia

Al fine di determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari, non si computano l'indennità di trasferta ed il compenso in percentuale sui crediti recuperati dall'Erario (nel regime anteriore all'accordo del 22 maggio 2009), trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione alle quali non fa riferimento la tabella B richiamata dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto ministeri, cui rinvia l'art. 21 del medesimo contratto, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 29106 depositata il 19 ottobre 2023 – Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in attuazione di leggi, le circolari e risoluzioni trattandosi di atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale appare evidente l’estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in attuazione di leggi, le circolari e risoluzioni trattandosi di atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale appare evidente l'estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 9479 depositata il 6 aprile 2023 – L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo

Fondo patrimoniale: a carico del debitore l’onere di dimostrare la regolare costituzione del fondo patrimoniale mentre è a carico del creditore che i debiti del professionista o imprenditore sono da attribuire ai bisogni familiari

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27562 depositata il 28 settembre 2023, intervenendo in tema di opponibilità del fondo patrimoniale, ha statuito che "... il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l'esistenza del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27562 depositata il 28 settembre 2023 – Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l’esistenza del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione e che il creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Nell’esercizio dell’attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale

Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l'esistenza del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione e che il creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Nell’esercizio dell’attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27545 depositata il 28 settembre 2023 – In tema di contratti di finanziamento, l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento

In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 4835 depositata il 16 febbraio 2023 – Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione

Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 28287 depositata il 9 ottobre 2023 – Il potere-dovere del giudice d’appello di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado, nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni

Il potere-dovere del giudice d’appello di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado, nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni

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