cassazione sez. civile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 aprile 2022, n. 11168 – L’avvocato che si appropri dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell’esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza

L'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza

Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 1086 depositata il 14 gennaio 2022 – Qualora la sentenza del giudice di appello che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal primo giudice, acquisti autorità di giudicato per effetto della mancata impugnazione nei prescritti termini, la preclusione derivante da tale giudicato interno osta a che la questione di giurisdizione possa essere nuovamente sollevata nell’ulteriore corso del processo, riassunto davanti al giudice di primo grado, e comporta conseguentemente l’inammissibilità dell’impugnazione successiva che si esaurisca nella prospettazione della questione medesima

Qualora la sentenza del giudice di appello che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal primo giudice, acquisti autorità di giudicato per effetto della mancata impugnazione nei prescritti termini, la preclusione derivante da tale giudicato interno osta a che la questione di giurisdizione possa essere nuovamente sollevata nell'ulteriore corso del processo, riassunto davanti al giudice di primo grado, e comporta conseguentemente l'inammissibilità dell'impugnazione successiva che si esaurisca nella prospettazione della questione medesima

Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 1083 depositata il 14 gennaio 2022 – Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile per difetto dell’interesse ad agire quando non sussista alcun elemento di fatto e di diritto che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile per difetto dell'interesse ad agire quando non sussista alcun elemento di fatto e di diritto che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione

Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 927 depositata il 13 gennaio 2022 – Allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l’atto gli  effetti  del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria  entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.

Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli  effetti  del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria  entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 761 depositata il 12 gennaio 2022 – In tema di rimborso di  tributi,  spettano  al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall’art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto

In tema di rimborso di  tributi,  spettano  al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto

Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 758 depositata il 12 gennaio 2022 – La giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, da individuare con riferimento ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione

La giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, da individuare con riferimento ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione

Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 758 depositata il 12 gennaio 2022 – Nei procedimenti «semplificati» disciplinati  dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma dell’art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo  essa  gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia  ai fini del rito da seguire all’esito della conversione,  senza  penalizzanti effetti retroattivi

Nei procedimenti «semplificati» disciplinati  dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo  essa  gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia  ai fini del rito da seguire all'esito della conversione,  senza  penalizzanti effetti retroattivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11662 – La migrazione per motivi economici è quella in cui l’espatrio è connesso alla ricerca di una migliore condizione di vita, sotto il profilo del complessivo benessere personale proprio e della propria famiglia. Tale motivazione nulla ha a che vedere con quella in cui la fuga dal paese di origine risulta essere stata cagionata da timori di continuare a subire violenze, in assenza di tutela dalla Autorità pubblica

La migrazione per motivi economici è quella in cui l'espatrio è connesso alla ricerca di una migliore condizione di vita, sotto il profilo del complessivo benessere personale proprio e della propria famiglia. Tale motivazione nulla ha a che vedere con quella in cui la fuga dal paese di origine risulta essere stata cagionata da timori di continuare a subire violenze, in assenza di tutela dalla Autorità pubblica

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