cassazione sez. civile

Corte di Cassazione ordinanza n. 20275 del 23 giugno 2022 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2022, n. 23952 – Non è obbligo del commercialista accertare se il cliente abbia assolto l’obbligo di fatturazione, ma non è men certo che è obbligo del commercialista preoccuparsi delle ricadute fiscali dei consigli dati al cliente circa la veste formale dietro la quale svolgere l’attività d’impresa. Il “danno civile”, infatti, può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall’insorgenza d’un debito nel patrimonio del danneggiato

Non è obbligo del commercialista accertare se il cliente abbia assolto l’obbligo di fatturazione, ma non è men certo che è obbligo del commercialista preoccuparsi delle ricadute fiscali dei consigli dati al cliente circa la veste formale dietro la quale svolgere l’attività d’impresa. Il "danno civile", infatti, può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall'insorgenza d'un debito nel patrimonio del danneggiato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2022 n. 22902 – Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento

Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2022, n. 22788 – Azione di risarcimento per negligenza professionale del proprio difensore è onere cliente del legale dimostrare che l’impugnazione del suo licenziamento avrebbe avuto concrete prospettive di accoglimento nel merito

Azione di risarcimento per negligenza professionale del proprio difensore è onere cliente del legale dimostrare che l'impugnazione del suo licenziamento avrebbe avuto concrete prospettive di accoglimento nel merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022. n. 22485 – L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 luglio 2022, n. 21031 – Per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad € 2.000,00, l’annullamento dei crediti e l’eliminazione dalle scritture contabili, dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione della possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l’estinzione del diritto di credito

Per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad € 2.000,00, l’annullamento dei crediti e l’eliminazione dalle scritture contabili, dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione della possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l’estinzione del diritto di credito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20698 – In mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall’esame obiettivo dello stesso atto, l’accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell’ambito del procedimento di querela di falso previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l’invalidazione degli atti pubblici

In mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento di querela di falso previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l'invalidazione degli atti pubblici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2022, n. 20500 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo

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