Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 29315 depositata il 13 novembre 2024 – La segnalazione delle operazioni recanti anomalie formali non era subordinata, dunque, all’evidenziazione dalle indagini dell’operatore degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all’esclusioni in base ad un personale convincimento dello stesso dell’estraneità dell’operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzavano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
La segnalazione delle operazioni recanti anomalie formali non era subordinata, dunque, all’evidenziazione dalle indagini dell’operatore degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all’esclusioni in base ad un personale convincimento dello stesso dell'estraneità dell'operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzavano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività