CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 612 – Quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell’ordinanza di inammissibilità
quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza di inammissibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata letta in udienza, si applica il termine breve previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dall'udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, ritenendosi, con presunzione assoluta di legge, che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo