cassazione sez. civile

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 17565 depositata il 28 giugno 2019 – La competenza giurisdizionale nel decidere la controversia, nel caso di società con sede legale in Italia, che ha per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall’infortunio mortale del lavoratore agli eredi in un’azienda del Belgio

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 17565 depositata il 28 giugno 2019 Lavoro - Sicurezza sul lavoro - Infortunio sul lavoro - Rapporto di lavoro -  Infortunio mortale in Belgio - Questione di giurisdizione - Giurisdizione del giudice italiano Ritenuto che la società belga NLMK La Louvière S.A. ha chiesto che la Corte di [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 17649 depositata il 28 giugno 2019 – La disposizione dell’art. 889 cod. civ., relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo nel caso di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile, tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene

La disposizione dell'art. 889 cod. civ., relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo nel caso di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene

Corte di Cassazione sentenza n. 17886 depositata il 3 luglio 2019 – In tema di servitù di passaggio, il requisito dell’apparenza richiesto dall’art. 1061 c.c. ai fini dell’usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio per tutto il tempo necessario ad usucapire, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente

In tema di servitù di passaggio, il requisito dell’apparenza richiesto dall’art. 1061 c.c. ai fini dell’usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio per tutto il tempo necessario ad usucapire, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente

Corte di Cassazione sentenza n. 18202 depositata il 5 luglio 2019 – In tema di servitù coattive a seguito dell’alienazione a titolo oneroso della porzione di un fondo, quest’ultima risulti interclusa, l’acquirente può pretendere la costituzione coattiva e gratuita di una servitù di passaggio solamente sulla residua proprietà dell’alienante, ai sensi dell’art. 1054 c.c., e non già sui fondi finitimi degli altri proprietari esterni a quel negozio.

In tema di servitù coattive a seguito dell’alienazione a titolo oneroso della porzione di un fondo, quest’ultima risulti interclusa, l’acquirente può pretendere la costituzione coattiva e gratuita di una servitù di passaggio solamente sulla residua proprietà dell’alienante, ai sensi dell’art. 1054 c.c., e non già sui fondi finitimi degli altri proprietari esterni a quel negozio.

Corte di Cassazione sentenza n. 18344 depositata il 9 luglio 2019 – Nelle esecuzioni forzate la pubblicità obbligatoria , su siti autorizzati, dell’avviso di vendita, espressamente imposta dalla legge e dall’ordinanza di delega, qualora sia omessa determina senz’altro la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari

Nelle esecuzioni forzate la pubblicità obbligatoria , su siti autorizzati, dell'avviso di vendita, espressamente imposta dalla legge e dall'ordinanza di delega, qualora sia omessa determina senz'altro la nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari

Corte di Cassazione, sez. II,  sentenza n. 19832 depositata il 23 luglio 2019  – Le norme del Codice del consumo sono applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore

le norme del Codice del consumo sono applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19246 – In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale

in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 agosto 2019, n. 21082 – L’istituto della compensazione legale e giudiziale disciplinato dall’art. 1243 cod.civ. opera al di fuori di ogni potere eccezionale di autotutela riconosciuto alla pubblica Amministrazione, poiché consente a qualunque soggetto chiamato in giudizio per il pagamento di un credito, di opporre a propria volta in compensazione l’esistenza di un proprio controcredito anch’esso certo, liquido ed esigibile, con la conseguenza che il giudice, verificata la sussistenza dei requisiti del controcredito opposto, dichiara l’estinzione (totale o parziale) del credito principale per compensazione legale

qualora il contribuente agisca in giudizio per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta, l'Amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di esercitare discrezionalmente i poteri autoritativi di sospensione del pagamento delle somme pretese dal creditore e di pronuncia di compensazione nel caso sia a propria volta titolare di controcrediti tributari nei confronti del contribuente, è comunque legittimata, nel corso del giudizio instaurato dal contribuente creditore, ad opporre in compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod.civ., i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando conseguentemente al giudice la verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione legale

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