cassazione sez. civile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 febbraio 2019, n. 3902 – L’ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato la copia dell’atto nonché il rapporto di essa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, se manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario, la notificazione è nulla

nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, "è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 285 – Lecita la clausola statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società in quanto lo stesso è legato alla società da un rapporto di tipo societario

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 285 Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - Organi sociali - Amministrazione - In genere - Compenso dell’amministratore - Clausola di gratuità - Legittimità - Fondamento Fatti di causa Con sentenza del 12 marzo 2013, la Corte d'appello di Firenze [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 gennaio 2019, n. 1496 – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza ragionieri e periti commerciali – Principio del c.d. pro-rata – Coefficiente di neutralizzazione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 gennaio 2019, n. 1496 Liquidazione pensione - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza ragionieri e periti commerciali - Principio del c.d. pro-rata - Coefficiente di neutralizzazione Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 268/2016, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2019, n. 100 – In tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica

in tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o al dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consentano di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente si giova) a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e opponente, restando, comunque, escluso che il beneficiarlo del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1212 – Violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione il ricorrente ha l’onere di riprodurre in ricorso e di indicare in modo adeguato e specifico, gli atti e i documenti cui ha fatto riferimento nell’esporre la propria censura

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1212 Trattamento pensionistico - Revoca della pensione di vecchiaia - Riconoscimento dell'illegittimità - Totalizzazione della contribuzione Fatti di causa La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 987 del 2011, respingeva l'appello della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 612 – Quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell’ordinanza di inammissibilità

quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza di inammissibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata letta in udienza, si applica il termine breve previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dall'udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, ritenendosi, con presunzione assoluta di legge, che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2019, n. 273 – L’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

a violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che presuppone, secondo quanto statuito nella citata pronuncia delle Sezioni Unite una "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico’, nella 'motivazione apparente1, nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza’ della motivazione"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. 32873 – L’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 dicembre 2018, n. 32873 Infortunio sul lavoro - Risarcimento danni - Omessa sorveglianza del lavoratore Fatti di causa 1. Con sentenza depositata iI 26.2.2015, la Corte di appello di Trento ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovereto n. 48/2013 con la quale era stata respinta la domanda, proposta [...]

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