cassazione sez. civile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22930 – Allorquando, nel ricorso per cassazione, sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, è altresì vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, in esatto adempimento degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale

Allorquando, nel ricorso per cassazione, sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, è altresì vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, in esatto adempimento degli oneri di cui all'art. 366 cod. proc. civ., tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale

Corte di Cassazione sentenza n. 21632 depositata il 23 agosto 2019 – L’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea di condominio (nonostante il primo giudizio fosse stato introdotto con ricorso), ai sensi dell’art. 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all’art. 342 cod. proc. civ.

l'appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea di condominio (nonostante il primo giudizio fosse stato introdotto con ricorso), ai sensi dell'art. 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all'art. 342 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione sentenza n. 21699 depositata il 26 agosto 2019 – Riduzione in pristino del box, alla rimozione dei macchinari ed ai danni se un condomino deposita macchinari di lavanderia ed altri materiali e lo stesso era stato inutilmente invitato a produrre l’autorizzazione al cambiamento di destinazione e diffidato a rimuovere la situazione impeditiva del rilascio della certificazione dei VV.FF.

Riduzione in pristino del box, alla rimozione dei macchinari ed ai danni se un condomino deposita macchinari di lavanderia ed altri materiali e lo stesso era stato inutilmente invitato a produrre l'autorizzazione al cambiamento di destinazione e diffidato a rimuovere la situazione impeditiva del rilascio della certificazione dei VV.FF.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2019, n. 23039 – L’esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista dall’art. 366 n. 3 c.p.c. quale requisito di contenuto-forma prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado

l'esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista dall'art. 366 n. 3 c.p.c. quale requisito di contenuto-forma prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado

ORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2019, n. 22987 – La omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l’inesistenza giuridica di quest’ultima, laddove la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione, non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione

La omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima, laddove la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione, non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 settembre 2019, n. 22929 – Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22805 – In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria

In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22494 – In applicazione del nuovo codice di procedura penale, il rapporto tra processo civile e processo penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall’art. 75 co. 3 cpp, detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale, sicché non si è tenuti a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale

In applicazione del nuovo codice di procedura penale, il rapporto tra processo civile e processo penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75 co. 3 cpp, detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale, sicché non si è tenuti a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale

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