cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4743 depositata il 22 febbraio 2024 – In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell’attività, per la quale sussiste il presupposto dell’obbligo della retribuzione corrispettivo, ad eccezione delle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all’INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell’attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione

In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale sussiste il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, ad eccezione delle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 5514 depositata il 1° marzo 2024 – L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, secondo comma c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza, e non già di un’impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, secondo comma c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 5209 depositata il 27 febbraio 2024 – La previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. L’accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito

La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. L'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 5091 depositata il 26 febbraio 2024 – Il principio di tassatività delle clausole contrattual-collettive che prevedono sanzioni conservative impone che, ai fini della loro applicazione, la fattispecie concreta sia perfettamente sovrapponibile a quella astratta delineata dalle parti sociali

Il principio di tassatività delle clausole contrattual-collettive che prevedono sanzioni conservative impone che, ai fini della loro applicazione, la fattispecie concreta sia perfettamente sovrapponibile a quella astratta delineata dalle parti sociali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4898 depositata il 23 febbraio 2024 – La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione

La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4924 depositata il 23 febbraio 2024 – In materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l’art. 19 della legge n. 118 del 1971 deve essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell’assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell’INPS dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell’invalido.

In materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l'art. 19 della legge n. 118 del 1971 deve essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell'assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell'INPS dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4903 depositata il 23 febbraio 2024 – Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall’art. 436 c.p.c.

Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4735 depositata il 22 febbraio 2024 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l’istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi

Torna in cima