cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25025 depositata il 22 agosto 2023 – Il pagamento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro

Il pagamento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all'ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23351 depositata il 1° agosto 2023 – La cd. “doppia conforme” ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa

La cd. “doppia conforme” ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25430 depositata il 29 agosto 2023 – Il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e dev’essere logicamente escluso che i creditori personali dell’INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell’art. 2117 c.c. cit., risulta del pari evidente che la posizione specifica dell’INPGI rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa

Il Fondo costituito presso l'INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e dev'essere logicamente escluso che i creditori personali dell'INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell'art. 2117 c.c. cit., risulta del pari evidente che la posizione specifica dell'INPGI rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25428 depositata il 29 agosto 2023 – Il termine per effettuare il versamento del contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto decorre dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25428 depositata il 29 agosto 2023 Lavoro - TFR - Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto - Modalità del versamento con cadenza mensile da parte del datore di lavoro - Mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25217 depositata il 24 agosto 2023 – La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel Sinallagma contrattuale, sicchè il riparto dagli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ. sull’inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno

La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel Sinallagma contrattuale, sicchè il riparto dagli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25075 depositata il 23 agosto 2023 – La decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” indicate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 29, e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8, rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione

La decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” indicate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 29, e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8, rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24929 depositata il 21 agosto 2023 – Rinuncia al ricorso per adesione alla sanatoria delle inadempienze contributive

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 24929 depositata il 21 agosto 2023 Lavoro - Giornalisti - Mancato versamento dei contributi - Collaboratori fissi - Subordinazione “attenuata” nel campo giornalistico - Sanatoria delle inadempienze contributive - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 4.7.2019 n. 2564, la Corte d’appello [...]

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