cassazione sez. lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2022, n. 34314 – Il contratto di lavoro intermittente è regolato dalla contrattazione collettiva la individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, salvo che nelle ipotesi di mancata determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al contratto al lavoro intermittente prevede una specifica procedura. In tal caso, è stato disposto apposito D.M. che individua i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’art. 34, comma 1 e dell’art. 37 comma 2

Il contratto di lavoro intermittente è regolato dalla contrattazione collettiva la individuazione delle "esigenze" per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, salvo che nelle ipotesi di mancata determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al contratto al lavoro intermittente prevede una specifica procedura. In tal caso, è stato disposto apposito D.M. che individua i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'art. 34, comma 1 e dell'art. 37 comma 2

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34193 – Quando per i Contratti di collaborazione a progetto è accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si deve dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Quando per i Contratti di collaborazione a progetto è accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si deve dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34181 – Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all’azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest’ultimo, equipollente ad un atto di recesso

Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest’ultimo, equipollente ad un atto di recesso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2022, n. 33623 – Ai fini della individuazione dei lavoratori da collocare in cassa integrazione o da porre in mobilità, i criteri di scelta devono consentire di formare una graduatoria rigida che consenta di essere controllata, non potendo sussistere un margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro, per cui i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili

Ai fini della individuazione dei lavoratori da collocare in cassa integrazione o da porre in mobilità, i criteri di scelta devono consentire di formare una graduatoria rigida che consenta di essere controllata, non potendo sussistere un margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro, per cui i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2022, n. 34375 – Il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale di cui all’art. 23 Cost. L’autonomia regolamentare della Cassa riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti

Il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale di cui all’art. 23 Cost. L'autonomia regolamentare della Cassa riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34256 – Limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l’accertamento negativo del debito per fatti successivi all’iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall’attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva è in capo all’ente impositore e non del concessionario alla riscossione

Limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva è in capo all'ente impositore e non del concessionario alla riscossione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34255 – Qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello

Qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34189 – Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico

Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico

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