CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2022, n. 34314 – Il contratto di lavoro intermittente è regolato dalla contrattazione collettiva la individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, salvo che nelle ipotesi di mancata determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al contratto al lavoro intermittente prevede una specifica procedura. In tal caso, è stato disposto apposito D.M. che individua i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’art. 34, comma 1 e dell’art. 37 comma 2