cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 26818 depositata il 19 settembre 2023 – L’accertamento con adesione da parte dell’ex socio e liquidatore di società di capitali già estinta e cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore all’emanazione dell’atto impositivo è valido ed efficace e determina l’intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato tra le parti, risultando conseguentemente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare tale accordo o l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del Fisco, fino all’integrale pagamento dell’obbligazione scaturente dal concordato

L'accertamento con adesione da parte dell'ex socio e liquidatore di società di capitali già estinta e cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore all'emanazione dell'atto impositivo è valido ed efficace e determina l'intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato tra le parti, risultando conseguentemente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare tale accordo o l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del Fisco, fino all'integrale pagamento dell'obbligazione scaturente dal concordato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27778 depositata il 2 ottobre 2023 – In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27687 depositata il 2 ottobre 2023 – Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui, rivestendo la qualità di attore non solo formale ma anche sostanziale, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall’Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato

Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui, rivestendo la qualità di attore non solo formale ma anche sostanziale, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi "a tutto campo", non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall'Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto, comunque, attengono all'originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato

Corte di Cassazione, ordinanza n. 22267 depositata il 25 luglio 2023 – L’utilizzo da parte dell’Amministrazione finanziaria del metodo induttivo “puro” per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non preclude difatti al contribuente il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria

L’utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria del metodo induttivo "puro" per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non preclude difatti al contribuente il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27715 depositata il 2 ottobre 2023 – Ricorre il vizio di motivazione apparente allorché la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture

Ricorre il vizio di motivazione apparente allorché la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all'interprete il compito d'integrarla, in virtù di ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27732 depositata il 2 ottobre 2023 – Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di decadenza è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura; ciò perché, in tale ultima ipotesi, l’interessa e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se assolvere o meno il debito di imposta ed in quale misura

Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di decadenza è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura; ciò perché, in tale ultima ipotesi, l'interessa e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se assolvere o meno il debito di imposta ed in quale misura

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27403 depositata il 26 settembre 2023 – E’ compito del giudice di merito accertare, sul fondamento delle allegazioni e produzioni offerte dalle parti, se il rimborso d’imposta richiesto dai contribuenti, in relazione al reddito da partecipazione societaria conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa Europea “de minimis”

E' compito del giudice di merito accertare, sul fondamento delle allegazioni e produzioni offerte dalle parti, se il rimborso d'imposta richiesto dai contribuenti, in relazione al reddito da partecipazione societaria conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa Europea "de minimis"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27724 depositata il 2 ottobre 2023 – La l. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36 ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest’ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al d.lgs. n. 462 del 1997, art. 2 comma 2

La l. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36 ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al d.lgs. n. 462 del 1997, art. 2 comma 2

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