CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27715 depositata il 2 ottobre 2023
Tributi – Silenzio-rifiuto – Istanze di rimborso – Imposta sostitutiva su dividendi – Società priva di stabile organizzazione in Italia – Vizio di motivazione – Assenza previo esame della domanda principale – Accoglimento
Fatto
La presente controversia trae origine da due distinte istanze di rimborso presentate dall’allora K.G.H.D.F. N.V. in data 26 maggio 2015 e 20 novembre 2015, con le quali la società anzidetta, di diritto olandese, priva di stabile organizzazione in Italia, richiese al competente Centro Operativo di Pescara in via principale, il rimborso dell’imposta sostitutiva su dividendi di fonte italiana per gli anni dal 2011 al 2014, eccedente l’aliquota di cui del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 27 comma 3 ter, e, in via subordinata, il rimborso di detta imposta sostitutiva eccedente l’aliquota convenzionale di cui all’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica Italiana ed il Regno dei Paese Bassi dell’8 maggio 1990, ratificata e resa esecutiva con l. 26 luglio 1993, n. 305.
In particolare la prima istanza era riferita al rimborso dell’imposta assunta come versata in eccesso sui dividendi di fonte italiana percepiti a maggio e giugno 2011, essendo stato richiesto, con riferimento alla domanda principale, il rimborso di Euro 125.079,01, pari alla differenza tra l’imposta italiana applicata in misura piena (secondo l’aliquota del 27% con ritenuta alla fonte) e l’imposta viceversa da applicare secondo il disposto del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3 ter, oltre interessi, ovvero, in relazione alla domanda proposta in via subordinata, il minore importo di Euro 58.573,58, oltre interessi.
Con la seconda istanza, relativa alla richiesta di rimborso dell’imposta assunta come versata in eccesso sui dividendi di fonte italiana percepiti nel novembre 2011 e nelle successive annualità 2012, 2013 e 2014, fu richiesto, in via principale, il rimborso della somma di Euro 1.040.686,53 pari alla differenza tra l’imposta italiana applicata in misura piena (secondo l’aliquota del 27%, 26%, 20% secondo le date di distribuzione dei dividendi con ritenuta alla fonte) e l’imposta viceversa da applicare secondo il disposto del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3 ter, oltre interessi, ovvero, in relazione alla domanda proposta in via subordinata, il minore importo di Euro 328.188,76, oltre interessi.
Formatosi il silenzio – rifiuto sulle due istanze di rimborso, esso fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, che accolse il ricorso limitatamente alla proposizione delle due istanze di rimborso così proposte dalla società in via subordinata.
La sentenza di primo grado fu oggetto di appello da parte della società dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara – che, con sentenza n. 641/7/20, pronunciata il 23 novembre 2020 e depositata il 15 dicembre 2020, non notificata, accolse il gravame limitatamente alla decorrenza degli interessi, dichiarati dovuti dal momento del pagamento dei dividendi.
Avverso la citata pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.
All’odierna pubblica udienza fissata per la discussione, alla quale non è comparso il difensore di parte ricorrente, sulle conclusioni del P.G. trascritte in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente, ovvero, in ogni caso, per motivazione contraddittoria, nonché violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, del d.lgs. n. 546 del 1992, n. art. 36 comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Lamenta la ricorrente che, sebbene avesse censurato per analogo motivo la sentenza di primo grado, carente di qualsivoglia motivazione in ordine alla pronuncia di rigetto della domanda proposta in via principale, la sentenza pronunciata in grado d’appello era incorsa nello stesso vizio, limitandosi a riaffermare l’accoglimento della domanda proposta solo in via subordinata e non anche quella principale, con la quale era stato chiesto il rimborso dell’imposta applicata a titolo di ritenuta secondo l’aliquota ordinaria e l’imposta viceversa dovuta secondo il disposto del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 27 comma 3 ter.
Rileva, in ogni caso la ricorrente che la pronuncia impugnata risulta affetta da nullità per contrasto insanabile, non avvedendosi della comunanza dei presupposti legittimanti tanto l’applicabilità della disciplina di derivazione comunitaria di cui del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 27 comma 3 ter, quanto quella, di matrice convenzionale, fondata sull’art. 10, comma 2, lett. b) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Paesi Bassi.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 27 comma 3 ter, attesa la piena ed integrale sussistenza del diritto al rimborso vantato dalla ricorrente medesima in relazione alla maggiore imposta versata sui dividendi di fonte italiana relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3. Il primo motivo è fondato e va accolto.
3.1. E’ noto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, ricorre il vizio di motivazione apparente allorché la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr., tra le molte, Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).
3.2. Nella fattispecie in esame è dato rilevare che la sentenza della CTR in questa sede impugnata – sebbene la contribuente avesse lamentato in sede di appello analogo vizio in cui assumeva essere incorsa la sentenza di primo grado laddove non rendeva intellegibili le ragioni che avevano portato la CTP a disattendere la domanda formulata in via principale dalla contribuente – si è soffermata unicamente – per quanto concerne la domanda di rimborso dell’imposta versata sui dividendi – su quella di minore importo come sopra riportata e proposta in via subordinata.
3.3. E’, pertanto, la sentenza impugnata, incorsa nel denunciato vizio, nella parte in cui si è limitata ad accogliere la domanda subordinata della società nella differenza tra l’importo versato e quello altrimenti dovuto secondo l’aliquota convenzionale, senza alcun previo esame di quella proposta in via principale, relativa alla richiesta di rimborso tra l’imposta applicata a titolo di ritenuta alla fonte e quella viceversa dovuta in relazione al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3 ter.
4. La sentenza impugnata va dunque cassata, in parte qua, in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di L’Aquila – sezione staccata di Pescara – cui resta demandata anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di L’Aquila – sezione staccata di Pescara, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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