cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18855 depositata il 4 luglio 2023 – Quando si tratti di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, il bilancio certificato costituisce fonte rilevante di informazioni e può essere verificato dall’Amministrazione finanziaria secondo i criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto, altresì, della relazione della società di revisione, a sua volta mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l’errore o l’inadempimento del revisore

Quando si tratti di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, il bilancio certificato costituisce fonte rilevante di informazioni e può essere verificato dall'Amministrazione finanziaria secondo i criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto, altresì, della relazione della società di revisione, a sua volta mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore

Corte di Cassazione ordinanza n. 18124 depositata il 23 giugno 2023 – In tema di dazi doganali, (a) l’art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall’OLAF all’esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente “equipollente” alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

In tema di dazi doganali, (a) l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023 – Salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.. In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall’art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.

Salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16333 depositata il 20 maggio 2022 – Con riguardo agli avvisi notificati posteriormente al 2 settembre 2015 trova invece applicazione la disposizione di nuova introduzione che richiede la trasmissione tempestiva della denuncia penale per il raddoppio dei termini di accertamento

Con riguardo agli avvisi notificati posteriormente al 2 settembre 2015 trova invece applicazione la disposizione di nuova introduzione che richiede la trasmissione tempestiva della denuncia penale per il raddoppio dei termini di accertamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18987 depositata il 4 luglio 2023 – Se in tema di TARSU, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e ciò non di meno, – nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’art. 76 del cit. decreto, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo

Se in tema di TARSU, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e ciò non di meno, - nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18905 depositata il 4 luglio 2023 – Non si può attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario

Non si può attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18644 depositata il 3 luglio 2023 – In tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa. Pertanto, al fine di qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d’imposta, non è sufficiente la mera allegazione dell’erronea qualificazione del reddito da parte di quest’ultimo, occorrendo la prova che la corretta qualificazione avrebbe escluso l’imposizione fiscale o comportato un’imposizione fiscale meno gravosa

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa. Pertanto, al fine di qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d'imposta, non è sufficiente la mera allegazione dell'erronea qualificazione del reddito da parte di quest'ultimo, occorrendo la prova che la corretta qualificazione avrebbe escluso l'imposizione fiscale o comportato un'imposizione fiscale meno gravosa

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17424 depositata il 16 giugno 2023 – L’art. 1, comma 4 bis del lgs. n. 346 del 1990 comporta che l’imposta sulle donazioni e successioni si applichi anche alle donazioni indirette, indipendentemente dall’espressa menzione di tale finalità, salvo che il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende risulti collegato ad un atto che sia già sottoposto ad IVA o imposta di registro, dovendosi in quel caso applicare il regime fiscale relativo al “negozio mezzo” al fine di evitare una doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario, incentivando altresì il contribuente alla loro esteriorizzazione

L'art. 1, comma 4 bis del lgs. n. 346 del 1990 comporta che l'imposta sulle donazioni e successioni si applichi anche alle donazioni indirette, indipendentemente dall'espressa menzione di tale finalità, salvo che il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende risulti collegato ad un atto che sia già sottoposto ad IVA o imposta di registro, dovendosi in quel caso applicare il regime fiscale relativo al "negozio mezzo" al fine di evitare una doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario, incentivando altresì il contribuente alla loro esteriorizzazione

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