Corte di Cassazione sentenza n. 32778 depositata l’ 8 novembre 2022 – Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l’errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell’avere negato l’esistenza di un documento o di un elemento di esso, l’onere di provare che quell’atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell’udienza di discussione, grava sull’originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di dedurre detta circostanza si deve ritenere che l’atto non fosse stato depositato ed indicato nel ricorso
Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l'errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell'avere negato l'esistenza di un documento o di un elemento di esso, l'onere di provare che quell'atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell'udienza di discussione, grava sull'originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di dedurre detta circostanza si deve ritenere che l'atto non fosse stato depositato ed indicato nel ricorso