cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 25859 depositata il 2 settembre 2022 – In tema di accertamento su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993 costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1 ° gennaio 2007, in quanto priva di portata innovativa la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

In tema di accertamento su studi di settore, il requisito della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993 costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1 ° gennaio 2007, in quanto priva di portata innovativa la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

Corte di Cassazione ordinanza n. 22477 depositata il 18 luglio 2022 – In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

Corte di Cassazione sentenza n. 21065 depositata il 4 luglio 2022 – L’intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto non necessita null’altro oltre all’indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale

L’intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto non necessita null'altro oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale

Corte di Cassazione ordinanza n. 28080 depositata il 27 settembre 2022 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l’attività di accertamento, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l’acquisizione di documenti, per concludersi mediante un ulteriore accesso, pur breve, dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente al fine di acquisire ulteriori dati, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l'attività di accertamento, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l'acquisizione di documenti, per concludersi mediante un ulteriore accesso, pur breve, dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente al fine di acquisire ulteriori dati, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità

Corte di Cassazione ordinanza n. 28079 depositata il 27 settembre 2022 – Nel ritenere il contribuente decaduto dalla definizione del procedimento di accertamento con adesione e riconosciuto fondata la pretesa fiscale dell’Agenzia delle entrate nella sua integrale determinazione, il giudici di merito, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle ragioni articolate dai contribuenti in ordine alla determinazione dell’imponibile per cui è nulla la sentenza in quanto viziata dall’omessa pronuncia sulle ragioni di merito che i contribuenti avevano tempestivamente esternato nel ricorso introduttivo. Ciò importa la nullità della decisione

Nel ritenere il contribuente decaduto dalla definizione del procedimento di accertamento con adesione e riconosciuto fondata la pretesa fiscale dell'Agenzia delle entrate nella sua integrale determinazione, il giudici di merito, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle ragioni articolate dai contribuenti in ordine alla determinazione dell'imponibile per cui è nulla la sentenza in quanto viziata dall'omessa pronuncia sulle ragioni di merito che i contribuenti avevano tempestivamente esternato nel ricorso introduttivo. Ciò importa la nullità della decisione.

Corte di Cassazione sentenza n. 28074 depositata il 27 settembre 2022 – Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l’omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuente, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall’Amministrazione, pone la motivazione al di sotto del minimo costituzionale

Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l'omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuente, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall'Amministrazione, pone la motivazione al di sotto del minimo costituzionale

Corte di Cassazione sentenza n. 28072 depositata il 27 settembre 2022 – In tutte le ipotesi in cui sia attribuito valore presuntivo agli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria e si ponga a carico del contribuente l’inversione dell’onere della prova, alla prova contraria allegata da questi deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato

In tutte le ipotesi in cui sia attribuito valore presuntivo agli elementi addotti dall'Amministrazione finanziaria e si ponga a carico del contribuente l'inversione dell'onere della prova, alla prova contraria allegata da questi deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2022, n. 35254 – In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile “ratione temporis” ai cd. “vecchi iscritti” a “vecchi fondi”

In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi"

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