cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 27439 depositata il 20 settembre 2022 – Tali disposizioni, rilevanti a fini catastali e fiscali (cit. d.P.R., art. 3, ndr. 139/1998), non solo introducono, in modo chiaro e definitivo, una distinzione, anche di classamento catastale, fra costruzioni rurali, a seconda che siano destinate ad abitazione ovvero strumentali all’esercizio di determinate attività agricole, mediante attribuzione solo a queste ultime della categoria speciale D10

Tali disposizioni, rilevanti a fini catastali e fiscali (cit. d.P.R., art. 3, ndr. 139/1998), non solo introducono, in modo chiaro e definitivo, una distinzione, anche di classamento catastale, fra costruzioni rurali, a seconda che siano destinate ad abitazione ovvero strumentali all'esercizio di determinate attività agricole, mediante attribuzione solo a queste ultime della categoria speciale D10

Corte di Cassazione sentenza n. 27436 depositata il 20 settembre 2022 – Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario ed in tema di rendita catastale, nell’ipotesi in cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario ed in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata

Corte di Cassazione sentenza n. 27435 depositata il 20 settembre 2022 – Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest’ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà

Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà

Corte di Cassazione sentenza n. 27433 depositata il 20 settembre 2022 – Per devolvere al giudice di appello la questione della validità della notifica di un avviso di accertamento, non è necessario impugnare le affermazioni della sentenza di primo grado relative a tutti i riscontrati elementi di invalidità di tale notifica, in quanto è sufficiente impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’invalidità della notificazione sostenendone, a contrario, la validità

Per devolvere al giudice di appello la questione della validità della notifica di un avviso di accertamento, non è necessario impugnare le affermazioni della sentenza di primo grado relative a tutti i riscontrati elementi di invalidità di tale notifica, in quanto è sufficiente impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'invalidità della notificazione sostenendone, a contrario, la validità

Corte di Cassazione sentenza n. 27396 depositata il 19 settembre 2022 – In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all’acquirente ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R n. 633 del 1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l’amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell’omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale

In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R n. 633 del 1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale

Corte di Cassazione sentenza n. 27248 depositata il 15 settembre 2022 – La motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi apparente quando presenta delle evidenti carenze dal punto di vista motivazionale, non essendovi alcuna valutazione del quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

La motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi apparente quando presenta delle evidenti carenze dal punto di vista motivazionale, non essendovi alcuna valutazione del quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Corte di Cassazione sentenza n. 27241 depositata il 15 settembre 2022 – Per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, e va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina

Per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, e va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763 – In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l’espresso rinvio dell’art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460”) all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell’accoglimento o del diniego dell’iscrizione (anche per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all’ente interessato può essere idoneamente notificata dall’amministrazione finanziaria – oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ

In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460") all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'iscrizione (anche per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all'ente interessato può essere idoneamente notificata dall'amministrazione finanziaria - oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ

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