cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 25756 depositata il 1° settembre 2022 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Corte di Cassazione ordinanza n. 23431 depositata il 27 luglio 2022 – In tema di notificazione dell’atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall’Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall’art. 8, comma 4, della I. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l’impugnazione dell’atto notificato

In tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della I. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato

Corte di Cassazione ordinanza n. 23425 depositata il 27 luglio 2022 – In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

Corte di Cassazione ordinanza n. 23293 depositata il 26 luglio 2022 – I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare <

I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili

Corte di Cassazione ordinanza n. 23292 depositata il 26 luglio 2022 – Le prescritte manifestazioni di volontà, atte al godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene

Le prescritte manifestazioni di volontà, atte al godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene

Corte di Cassazione sentenza n. 25746 depositata il 1° settembre 2022 – La mancata considerazione delle pronunce passate in giudicato abbia determinato una decisione incisa dall’errore percettivo, è corretto affermare che costituisce errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la pretermissione di una doglianza di giudicato esterno, fondata su di una sentenza di legittimità intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, allegata con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., ma non presa in considerazione da parte della Corte di cassazione

La mancata considerazione delle pronunce passate in giudicato abbia determinato una decisione incisa dall'errore percettivo, è corretto affermare che costituisce errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la pretermissione di una doglianza di giudicato esterno, fondata su di una sentenza di legittimità intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, allegata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., ma non presa in considerazione da parte della Corte di cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 25689 depositata il 1° settembre 2022 – Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio. A tali principi si correla anche quello secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell’atto di appello, specificare le proprie difese

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. A tali principi si correla anche quello secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell'atto di appello, specificare le proprie difese

Corte di Cassazione ordinanza n. 25642 depositata il 31 agosto 2022 – L’elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3

L'elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3

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