cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21948 depositata l’ 11 luglio 2022 – La notificazione del ricorso per cassazione, pur essendo stata omessa nei confronti del contribuente (essendo quest’ultimo risultato irreperibile presso il domicilio risultante dalla sentenza impugnata), è stata eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale l’ultrattività dell’elezione di domicilio ex art. 17, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comporta la validità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il precedente domiciliatario, ancorché la parte non si fosse costituita nel giudizio di appello

La notificazione del ricorso per cassazione, pur essendo stata omessa nei confronti del contribuente (essendo quest’ultimo risultato irreperibile presso il domicilio risultante dalla sentenza impugnata), è stata eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale l’ultrattività dell’elezione di domicilio ex art. 17, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comporta la validità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il precedente domiciliatario, ancorché la parte non si fosse costituita nel giudizio di appello

Corte di Cassazione ordinanza n. 21947 depositata l’ 11 luglio 2022 – La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità

Corte di Cassazione ordinanza n. 21945 depositata l’ 11 luglio 2022 – Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio

Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio

Corte di Cassazione ordinanza n. 21944 depositata l’ 11 luglio 2022 – Il divieto del bis in idem non operi rispetto agli atti impositivi in quanto postula che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un’ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva, atteso che con la stessa l’Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l’imposta non versata

Il divieto del bis in idem non operi rispetto agli atti impositivi in quanto postula che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un'ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva, atteso che con la stessa l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta non versata;

Corte di Cassazione ordinanza n. 21920 depositata l’ 11 luglio 2022 – Ai fini dell’accertamento della preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all’identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi

Ai fini dell'accertamento della preclusione derivante dall'esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all'identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l'oggetto specifico del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell'esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2022, n. 26370 – Il presupposto impositivo nei confronti del soggetto non residente si verifica esclusivamente nell’ipotesi in cui i redditi derivino da un’attività esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione. Per cui l’intermediario non residente non si avvalga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le provvigioni corrisposte dal soggetto committente non sono tassabili in Italia e, quindi, non sorgerà alcun obbligo di ritenuta

Il presupposto impositivo nei confronti del soggetto non residente si verifica esclusivamente nell’ipotesi in cui i redditi derivino da un’attività esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione. Per cui l’intermediario non residente non si avvalga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le provvigioni corrisposte dal soggetto committente non sono tassabili in Italia e, quindi, non sorgerà alcun obbligo di ritenuta

Corte di Cassazione ordinanza n. 21815 depositata l’ 11 luglio 2022 – E’ nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata siél stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame

E' nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata siél stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame

Corte di Cassazione ordinanza n. 21810 depositata l’ 11 luglio 2022 – Ai fini dei tributi locali il termine di decadenza per la notifica dell’atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ed il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo

Ai fini dei tributi locali il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ed il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

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