cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21654 depositata il 7 luglio 2022 – In tema di accertamento delle imposte, la modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria ed in sede processuale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale

In tema di accertamento delle imposte, la modifica in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria ed in sede processuale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale

Corte di Cassazione ordinanza n. 21652 depositata il 7 luglio 2022 – In tema di impugnazione del diniego di sgravio successivo ad un atto impositivo, l’orientamento di questa Corte appare consolidato nel senso di ritenere ammissibile il gravame quando il contribuente intenda far valere vizi propri del provvedimento di diniego, non già vizi dell’atto presupposto o fattispecie già perfezionatesi nel momento in cui questo venne emesso

4.1. In tema di impugnazione del diniego di sgravio successivo ad un atto impositivo, l’orientamento di questa Corte appare consolidato nel senso di ritenere ammissibile il gravame quando il contribuente intenda far valere vizi propri del provvedimento di diniego, non già vizi dell’atto presupposto o fattispecie già perfezionatesi nel momento in cui questo venne emesso

Corte di Cassazione ordinanza n. 21509 del 7 luglio 2022 – In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

Corte di Cassazione ordinanza n. 21646 depositata il 7 luglio 2022 – La modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprima una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sì da non costituire un nuovo atto, ma la revoca parziale di quello precedente. Logico corollario di tale impostazione è la permanenza, in sede processuale, dell’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e di quello del contribuente a negare la pretesa

La modifica in diminuzione dell'originario avviso non esprima una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sì da non costituire un nuovo atto, ma la revoca parziale di quello precedente. Logico corollario di tale impostazione è la permanenza, in sede processuale, dell'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e di quello del contribuente a negare la pretesa

Corte di Cassazione ordinanza n. 21644 depositata il 7 luglio 2022 – Il socio raggiunto dall’accertamento tributario a titolo personale, in conseguenza della ritenuta distribuzione dei proventi conseguiti e non dichiarati da società di capitali con ristretta base partecipativa, in considerazione dell’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio, e del rapporto di pregiudizialità che lega l’accertamento nei confronti della società a quello effettuato nei confronti del socio, ove non sia in grado di dimostrare che la distribuzione degli utili in favore dei soci non è intervenuta, deve necessariamente contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, degli utili extrabilancio che l’Amministrazione finanziaria afferma essere stati realizzati

Il socio raggiunto dall'accertamento tributario a titolo personale, in conseguenza della ritenuta distribuzione dei proventi conseguiti e non dichiarati da società di capitali con ristretta base partecipativa, in considerazione dell'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio, e del rapporto di pregiudizialità che lega l'accertamento nei confronti della società a quello effettuato nei confronti del socio, ove non sia in grado di dimostrare che la distribuzione degli utili in favore dei soci non è intervenuta, deve necessariamente contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, degli utili extrabilancio che l'Amministrazione finanziaria afferma essere stati realizzati

Corte di Cassazione ordinanza n. 21631 depositata il 7 luglio 2022 – Il socio, attinto dall’accertamento tributario a titolo personale a seguito della ritenuta distribuzione dei proventi conseguiti e non dichiarati da società di capitali con ristretta base partecipativa, in considerazione dell’autonomia dei giudizi nei confronti della società e dei soci, e del rapporto di pregiudizialità che lega l’accertamento nei confronti della società a quello effettuato nei confronti del socio, ove non sia in grado di dimostrare che la distribuzione degli utili in favore dei soci non è intervenuta, deve necessariamente contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, che l’Amministrazione finanziaria afferma essere stati realizzati

Il socio, attinto dall'accertamento tributario a titolo personale a seguito della ritenuta distribuzione dei proventi conseguiti e non dichiarati da società di capitali con ristretta base partecipativa, in considerazione dell'autonomia dei giudizi nei confronti della società e dei soci, e del rapporto di pregiudizialità che lega l'accertamento nei confronti della società a quello effettuato nei confronti del socio, ove non sia in grado di dimostrare che la distribuzione degli utili in favore dei soci non è intervenuta, deve necessariamente contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, che l'Amministrazione finanziaria afferma essere stati realizzati

Corte di Cassazione ordinanza n. 21611 depositata il 7 luglio 2022 – La riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere  il  riesame  della  causa  nel  merito

La riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere  il  riesame  della  causa  nel  merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 21601 depositata il 7 luglio 2022 – In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l’imputazione degli stessi nell’esercizio in cui sono maturati. Diversamente la disciplina tributaria prevede che per gli interessi corrispettivi, l’art. 109, comma 2, lett. b), (già art.56) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che per gli interessi corrispettivi si considerano conseguiti […] alla data di maturazione dei corrispettivi; mentre interessi moratori, l’art. 109, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga al comma 1, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti», applicandosi per essi il principio di cassa e non quello di competenza

In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l’imputazione degli stessi nell’esercizio in cui sono maturati. Diversamente la disciplina tributaria prevede che per gli interessi corrispettivi, l’art. 109, comma 2, lett. b), (già art.56) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che per gli interessi corrispettivi si considerano conseguiti […] alla data di maturazione dei corrispettivi; mentre interessi moratori, l’art. 109, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga al comma 1, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti», applicandosi per essi il principio di cassa e non quello di competenza

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