cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21172 depositata il 5 luglio 2022 – In tema di notifica della cartella di pagamento che l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo

In tema di notifica della cartella di pagamento che l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo

Corte di Cassazione ordinanza n. 21169 deposita il 5 luglio 2022 – Nell’ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d’appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso, alla luce del complessivo quadro sistematico e anche della riformulazione del primo comma dell’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 il quale ha voluto espressamente fugare le incertezze chiarendo l’equiparazione della disciplina della revocazione ordinaria prevista dal rito speciale tributario a quella prevista dal codice di rito ordinario; le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai commi secondo e terzo dell’art.64, non modificate dal d.lgs. n.156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall’art.396 primo comma cod. proc. civ. per il processo civile ordinario

Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d'appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso, alla luce del complessivo quadro sistematico e anche della riformulazione del primo comma dell'art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 il quale ha voluto espressamente fugare le incertezze chiarendo l'equiparazione della disciplina della revocazione ordinaria prevista dal rito speciale tributario a quella prevista dal codice di rito ordinario; le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai commi secondo e terzo dell'art.64, non modificate dal d.lgs. n.156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall'art.396 primo comma cod. proc. civ. per il processo civile ordinario

Corte di Cassazione ordinanza n. 21163 depositata il 5 luglio 2022 – La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica   diversa   da   quella   ritenuta   applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma

La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica   diversa   da   quella   ritenuta   applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma

Corte di Cassazione ordinanza n. 21135 depositata il 4 luglio 2022 – Ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, dunque, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

Ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, dunque, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

Corte di Cassazione sentenza n. 21133 del 4 luglio 2022 – Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga la sussistenza di una fattispecie di nullità della sentenza impugnata, non può limitarsi a dichiararla confermando per ciò solo l’originario avviso di accertamento; per converso, esso è logicamente tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, domande che nel caso che occupa ha, per converso, interamente sorvolato

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga la sussistenza di una fattispecie di nullità della sentenza impugnata, non può limitarsi a dichiararla confermando per ciò solo l'originario avviso di accertamento; per converso, esso è logicamente tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, domande che nel caso che occupa ha, per converso, interamente sorvolato

Corte di Cassazione sentenza n. 21127 del 4 luglio 2022 – In tema di ICI, un’area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di “compensazione urbanistica” non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso

In tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di "compensazione urbanistica" non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2022, n. 25171 – La perdita di efficacia della sentenza impugnata si ha solo qualora le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall’accordo

La perdita di efficacia della sentenza impugnata si ha solo qualora le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo

Corte di Cassazione sentenza n. 21126 del 4 luglio 2022 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell’ipotesi in cui l’immobile sia compreso nel fallimento, gli oneri fiscali sono a carico dell’assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ai sensi dell’art. 111 legge fall., rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, né il creditore del tributo è tenuto ad insinuarsi al passivo, potendo soddisfarsi direttamente sul ricavato della vendita dell’immobile in via preferenziale, ed essendo l’assuntore l’unico obbligato ad eseguire le obbligazioni derivanti dal concordato

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso nel fallimento, gli oneri fiscali sono a carico dell'assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ai sensi dell'art. 111 legge fall., rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, né il creditore del tributo è tenuto ad insinuarsi al passivo, potendo soddisfarsi direttamente sul ricavato della vendita dell'immobile in via preferenziale, ed essendo l'assuntore l'unico obbligato ad eseguire le obbligazioni derivanti dal concordato

Torna in cima