cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21528 del 7 luglio 2022 – Qualora l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell’accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell’attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all”‘an debeatur” (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al “quantum debeatur” accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario

Qualora l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all"'an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario

Corte di Cassazione ordinanza n. 21527 del 7 luglio 2022 – In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta

In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta

Corte di Cassazione ordinanza n. 21526 del 7 luglio 2022 – In tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 , l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, va pertanto riconosciuta al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale)

In tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 , l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, va pertanto riconosciuta al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato - allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale)

Corte di Cassazione ordinanza n. 21523 del 7 luglio 2022 – In tema di agevolazioni cd. prima casa, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina

In tema di agevolazioni cd. prima casa, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 settembre 2022, n. 25832 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta, e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

Corte di Cassazione ordinanza n. 21507 del 7 luglio 2022 – In tema di legittimazione ad agire quando l’azione proposta é diretta  a contestare l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione procede al recupero di I.R.E.S. ed I.R.A.P. e non già a tutelare, beni acquisiti al fallimento,  la relativa eccezione  relativo al difetto di legittimazione processuale può essere sollevata unicamente dal curatore

In tema di legittimazione ad agire quando l'azione proposta é diretta  a contestare l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione procede al recupero di I.R.E.S. ed I.R.A.P. e non già a tutelare, beni acquisiti al fallimento,  la relativa eccezione  relativo al difetto di legittimazione processuale può essere sollevata unicamente dal curatore

Corte di Cassazione ordinanza n. 21656 depositata l’8 luglio 2022 – Diversamente dall’orientamento prevalente la questione della insussistenza di «grave incongruenza» risulta essere irritualmente sollevata dal contribuente, in quanto non è possibile annullare un provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti con il ricorso originario

Diversamente dall'orientamento prevalente la questione della insussistenza di «grave incongruenza» risulta essere irritualmente sollevata dal contribuente, in quanto non è possibile annullare un provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti con il ricorso originario

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