cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26259 – In tema di IRAP il commercialista che svolga anche attività di sindaco di società e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, non soggiace ad Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente  l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata

In tema di IRAP il commercialista che svolga anche attività di sindaco di società e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, non soggiace ad Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente  l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata

Corte di Cassazione ordinanza n. 21791 depositata l’ 11 luglio 2022 – Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa

Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 21790 depositata l’ 11 luglio 2022 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti

Corte di Cassazione ordinanza n. 21657 depositata l’8 luglio 2022 – Non costituisce nuovo motivo la specificazione dei criteri in base ai quali è individuato la percentuale di ricarico applicata per la determinazione dei maggiori ricavi accertati, in quanto non è un elemento idoneo ad incidere sul thema decidendum, integrando i fatti costitutivi della pretesa erariale o individuandone un diverso fondamento giuridico, ma si risolve nello sviluppo di una tesi difensiva tesa a confutare la contestazione della società in ordine alla correttezza del valore della percentuale di ricarico

Non costituisce nuovo motivo la specificazione dei criteri in base ai quali è individuato la percentuale di ricarico applicata per la determinazione dei maggiori ricavi accertati, in quanto non è un elemento idoneo ad incidere sul thema decidendum, integrando i fatti costitutivi della pretesa erariale o individuandone un diverso fondamento giuridico, ma si risolve nello sviluppo di una tesi difensiva tesa a confutare la contestazione della società in ordine alla correttezza del valore della percentuale di ricarico

Corte di Cassazione ordinanza n. 21712 depositata l’8 luglio 2022 – La denuncia di vizi fondati sulla  pretesa  violazione  di  norme  processuali  non  tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito

La denuncia di vizi fondati sulla  pretesa  violazione  di  norme  processuali  non  tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26194 – Un’autonoma questione di malgoverno la valutazione delle risultanze delle prove, giudizio sull’attendibilità dei testi e così la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie può porsi, rispettivamente, solo allorche i ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori

Un'autonoma questione di malgoverno la valutazione delle risultanze delle prove, giudizio sull'attendibilità dei testi e così la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie può porsi, rispettivamente, solo allorche i ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25719 – Per il contribuente esercente la professione legale il contributo unificato acquistato a proprio nome per conto del cliente non rientra tra le operazioni escluse ex art. 15, DPR n. 633 del 1972 quando manca la prova del relativo rimborso

Per il contribuente esercente la professione legale il contributo unificato acquistato a proprio nome per conto del cliente non rientra tra le operazioni escluse ex art. 15, DPR n. 633 del 1972 quando manca la prova del relativo rimborso

Corte di Cassazione ordinanza n. 21707 depositata l’8 luglio 2022 – La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.

La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

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