cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21337 del 6 luglio 2022 – La mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d’imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale, salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore

La mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale, salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2022, n. 25387 – I contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato (cd. contributo repertoriale) devono ritenersi deducibili direttamente dal reddito professionale, incidendo perciò sulla determinazione sia del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia del valore della produzione netta ai fini IRAP

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 agosto 2022, n. 25387 Professionista - Contribuzione - Natura di costi relativi all'attività professionale - Computo dei compensi Ritenuto in fatto 1. Il Notaio F.F.R. proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso tre avvisi di accertamento, riferiti agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 21443 del 6 luglio 2022 – E’ ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato

E' ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato

Corte di Cassazione ordinanza n. 21394 depositata il 6 luglio 2022 – Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. e.e., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. e.e., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 21380 depositata il 6 luglio 2022 – Il D.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, espone un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l’accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, così che l’avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell’imposta di registro, può fondc1rsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su «altri elementi di valutazione», ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, elementi, questi, tra i quali rientra, – oltrechè una stima operata dall’Agenzia del territorio

Il D.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, espone un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l'accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, così che l'avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell'imposta di registro, può fondc1rsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su «altri elementi di valutazione», ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, elementi, questi, tra i quali rientra, - oltrechè una stima operata dall'Agenzia del territorio

Corte di Cassazione ordinanza n. 21379 depositata il 6 luglio 2022 – Deve ritenersi legittima la motivazione per relationem (cd. verticale), ben potendo il giudice d’appello fare proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, svolgere le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti

Deve ritenersi legittima la motivazione per relationem (cd. verticale), ben potendo il giudice d'appello fare proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, svolgere le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti

Corte di Cassazione sentenza n. 21311 depositata il 5 luglio 2022 – In tema di imposte sui redditi, l’operazione di “stock lending”, ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile

In tema di imposte sui redditi, l’operazione di "stock lending", ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile

Corte di Cassazione sentenza n. 21306 depositata il 5 luglio 2022 – In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

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