Corte di Cassazione ordinanza n. 21394 depositata il 6 luglio 2022
inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi – onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate, ufficio locale di Salerno, emise un avviso di accertamento nei confronti cjella Astra Immobiliare S.r.l. per II.DO. ed IVA 2005, rettificandone la dichiarazione di periodo in relazione alle componenti positive del reddito di impresa (maggiori ricavi da cessioni di immobili).
La società contribuente impugnò tale atto impositivo e la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso.
Il gravame agenziale avverso la decisione cli primo grado venne respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi (non tre, come erroneamente indicato).
La società contribuente è rimasta intimata, ancorché, su disposizione di questa Corte, sia stata rinnovata e si sia ritualmente perfezionata la procedura notificatoria del ricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo l’agenzia fiscale rico1Tente si duole della violazione degli artt. 112, proc. civ. (omessa pronuncia) e 53, 57, d.lgs. 546/1992 poiché la CTR ha ritenuto l’inammissibilità del suo appello a causa della non specificità dei motivi.
1.2 La censura è fondata in relazione al secondo profilo.
Va ribadito che:
-«Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. e.e., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione» (Cass. n. 707 del 15/01/2019, Rv. 652186 – 01)
-«Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 – 01; v. nello stesso senso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 – 01, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 – 01).
1.2 La CTR campana, affermando la non sufficienza al fine dell’ammissibilità del gravame agenziale della riproposizione delle difese spiegate nel primo grado del giudizio, ha palesemente disatteso tali consolidati arresti giurisprudenziali.
1.3 Le ulteriori considerazioni sviluppate dal giudice tributario di appello in ordine al meritum causae devono considerarsi quali meri obiter dieta, il che comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso agenziale (motivazione omessa/insufficiente; violazione degli 39, d.P.R. 600/1973, 54, d.P.R. 633/1972, 1, comma 265, legge n. 244/07, vizio motivazionale; ancora violazione degli artt. 39, d.P.R. 600/1973, 54, d.P.R. 633/1972, 52, commi 4-5, d.P.R. 917/1986).
2. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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