cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21332 del 6 luglio 2022 – Il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società e la  violazione  delle  norme  sul litisconsorzio necessario comporta l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società e la  violazione  delle  norme  sul litisconsorzio necessario comporta l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 21325 del 6 luglio 2022 – Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l’inesistenza (o l’esistenza) del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione

Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza (o l'esistenza) del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 21202 del 5 luglio 2022 – In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito

In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito

Corte di Cassazione ordinanza n. 21099 del 4 luglio 2022 – In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente

In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente

Corte di Cassazione ordinanza n. 21098 del 4 luglio 2022 – In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla n. 124 del 2017

In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla n. 124 del 2017

Corte di Cassazione ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022 – L’intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all’indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa

L'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 21053 del 1° luglio 2022 – Il valore probatorio del processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese

Il valore probatorio del processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;

Corte di Cassazione ordinanza n. 21048 del 1° luglio 2022 – L’agevolazione della tassa automobilistica del 50% per la categoria del «noleggio da rimessa» cui la suddetta normativa si riferisce non presuppone una implicita selezione delle modalità di esecuzione dell’oggetto del contratto di noleggio di autovettura (con o senza conducente) ma, al contrario, individua come presupposto dell’agevolazione fiscale lo specifico fatto dell’esistenza di uno spazio aperto o chiuso in cui le autovetture da noleggio siano ‘rimesse’ e quindi sia idoneo a custodirle

L'agevolazione della tassa automobilistica del 50% per la categoria del «noleggio da rimessa» cui la suddetta normativa si riferisce non presuppone una implicita selezione delle modalità di esecuzione dell’oggetto del contratto di noleggio di autovettura (con o senza conducente) ma, al contrario, individua come presupposto dell’agevolazione fiscale lo specifico fatto dell’esistenza di uno spazio aperto o chiuso in cui le autovetture da noleggio siano ‘rimesse’ e quindi sia idoneo a custodirle

Torna in cima