cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21042 del 1° luglio 2022 – L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall’accertamento, avente carattere costitutivo, dell’ASI (Automobilclub Storico Italiano), il quale è limitato ad un elenco analitico di modelli e di marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli: ne deriva che è illegittimo l’avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell’Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie

L'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall'accertamento, avente carattere costitutivo, dell'ASI (Automobilclub Storico Italiano), il quale è limitato ad un elenco analitico di modelli e di marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli: ne deriva che è illegittimo l'avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell'Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie

Corte di Cassazione ordinanza n. 21006 del 1° luglio 2022 – La mancata impugnazione della cartella, pur se rende la pretesa definitiva, non comporta l’applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione per la successiva riscossione, non trattandosi di actio iudicati

La mancata impugnazione della cartella, pur se rende la pretesa definitiva, non comporta l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione per la successiva riscossione, non trattandosi di actio iudicati

Corte di Cassazione ordinanza n. 20963 del 1° luglio 2022 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario

Corte di Cassazione ordinanza n. 20962 del 1° luglio 2022 – Nel riparto ed il contenuto dell’onere della prova in materia di inerenza spetta al contribuente l’onere della prova “originario”, che quindi si articola ancora prima dell’esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa. Soltanto quando l’amministrazione finanziaria ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l’inerenza con due modalità. Da un lato, essa può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l’inerenza, mentre, dall’altro, essa può addurre l’esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all’impresa

Nel riparto ed il contenuto dell'onere della prova in materia di inerenza spetta al contribuente l'onere della prova "originario", che quindi si articola ancora prima dell'esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa. Soltanto quando l'amministrazione finanziaria ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l'inerenza con due modalità. Da un lato, essa può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza, mentre, dall'altro, essa può addurre l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa

Corte di Cassazione sentenza n. 20960 del 1° luglio 2022 – In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dal Vari. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, consistenti nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dell’acquirente dell’immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente attivato dal medesimo soggetto, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell’atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza; in ogni caso, il contribuente non perde il diritto ai benefici quando il superamento del termine medesimo sia dovuto a colpa degli uffici competenti nel rilascio della necessaria documentazione amministrativa

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dal Vari. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, consistenti nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dell'acquirente dell'immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente attivato dal medesimo soggetto, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell'atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza; in ogni caso, il contribuente non perde il diritto ai benefici quando il superamento del termine medesimo sia dovuto a colpa degli uffici competenti nel rilascio della necessaria documentazione amministrativa

Corte di Cassazione sentenza n. 20957 del 1° luglio 2022 – Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l’anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all’acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l’atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione (art. 2704 cod. civ.), non essendo necessaria anche la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari

Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l'anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all'acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l'atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione (art. 2704 cod. civ.), non essendo necessaria anche la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari

Corte di Cassazione sentenza n. 20956 del 1° luglio 2022 – In tema di agevolazioni “prima casa”, il trasferimento dell’immobile  prima  del  decorso  del  termine  di  cinque  anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali. L’art. 12 Cedu, pur garantendo la libertà negativa di non sposarsi, non assicura alle coppie che compiano tale scelta il diritto a fruire degli stessi benefici accordati alle coppie coniugate ed anche l’art. 8 Cedu non obbliga ad attribuire alle coppie di fatto uno statuto giuridico analogo a quello delle coppie coniugate e ritenendo ammissibili differenze di trattamento in materia di benefici previdenziali

In tema di agevolazioni "prima casa", il trasferimento dell'immobile  prima  del  decorso  del  termine  di  cinque  anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali. L'art. 12 Cedu, pur garantendo la libertà negativa di non sposarsi, non assicura alle coppie che compiano tale scelta il diritto a fruire degli stessi benefici accordati alle coppie coniugate ed anche l'art. 8 Cedu non obbliga ad attribuire alle coppie di fatto uno statuto giuridico analogo a quello delle coppie coniugate e ritenendo ammissibili differenze di trattamento in materia di benefici previdenziali

Corte di Cassazione sentenza n. 20955 del 1° luglio 2022 – Ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori già in atti

Ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori già in atti

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