cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022 – Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973 ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione  spetterà  al giudice  tributario  o al  giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari

Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973 ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione  spetterà  al giudice  tributario  o al  giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari

Corte di Cassazione ordinanza n. 19507 del 16 giugno 2022 – Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti con cui un ente pubblico comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche qualora tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto; da tanto ne consegue che gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l’accertamento è divenuto definitivo, gli eventuali vizi dell’atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione

Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti con cui un ente pubblico comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche qualora tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto; da tanto ne consegue che gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l’accertamento è divenuto definitivo, gli eventuali vizi dell’atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione

Corte di Cassazione ordinanza n. 19491 del 16 giugno 2022 – Nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere- dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali

Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere- dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali

Corte di Cassazione ordinanza n. 19332 del 15 giugno 2022 – La stretta correlazione che deve sussistere tra la deducibilità dei costi ed il principio dell’inerenza, quale espressione della necessità di riferire i primi all’esercizio dell’impresa. Il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava, dunque, dalla nozione di reddito, esprimendo la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa

La stretta correlazione che deve sussistere tra la deducibilità dei costi ed il principio dell'inerenza, quale espressione della necessità di riferire i primi all'esercizio dell'impresa. Il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava, dunque, dalla nozione di reddito, esprimendo la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa

Corte di Cassazione sentenza n. 19200 del 14 giugno 2022 – In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non  può avere  alcuna  efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità

In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non  può avere  alcuna  efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità. L'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente "ripetitive" degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e dovendosi quindi escludere sia l'operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l'atto sulla base di tale presupposto

Corte di Cassazione ordinanza n. 19098 del 14 giugno 2022 – In tema di detrazione dell’IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto può essere fornita dall’Amministrazione anche mediante presunzioni. Tali non possono essere considerate l’assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta poter essere percepibile dagli altri operatori con cui entra in contatto, né la percezione (soggettiva) dell’adeguatezza della sede operativa può -da sola- essere elemento idoneo per far presumere la consapevolezza in capo al contribuente di essere parte di una più ampia frode. Si tratta, infatti, di un apprezzamento di valore estremamente variabile

In tema di detrazione dell'IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni. Tali non possono essere considerate l'assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta poter essere percepibile dagli altri operatori con cui entra in contatto, né la percezione (soggettiva) dell'adeguatezza della sede operativa può -da sola- essere elemento idoneo per far presumere la consapevolezza in capo al contribuente di essere parte di una più ampia frode. Si tratta, infatti, di un apprezzamento di valore estremamente variabile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23391 – In tema di credito d’imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l’omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti

In tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23301 – Il meccanismo impositivo, di cui all’art. 61, l. 482/85 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/PIA, da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale e limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000

Il meccanismo impositivo, di cui all'art. 61, l. 482/85 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/PIA, da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale e limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000

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