Corte di Cassazione ordinanza n. 12714 depositata il 21 aprile 2022 – L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., che ricorre nei casi in cui la decisione sia frutto di un’erronea percezione della realtà, dando luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali. Pertanto, tale rimedio non è ammissibile qualora si deduca un errore di diritto, consistente nella violazione o falsa applicazione di una norma
L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., che ricorre nei casi in cui la decisione sia frutto di un'erronea percezione della realtà, dando luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali. Pertanto, tale rimedio non è ammissibile qualora si deduca un errore di diritto, consistente nella violazione o falsa applicazione di una norma