cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 12836 depositata il 22 aprile 2022 – Viola l’ art.39, primo comma, d), del d.P.R. n.600 del 1973 la sentenza che fonda la sua decisione sull’antieconomicità dell’attività di impresa senza compiutamente  esaminare tutti gli elementi in fatto allegati dal contribuente (riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso) limitandosi ad affermare, apoditticamente, la genericità delle difese

Viola l' art.39, primo comma, d), del d.P.R. n.600 del 1973 la sentenza che fonda la sua decisione sull'antieconomicità dell'attività di impresa senza compiutamente  esaminare tutti gli elementi in fatto allegati dal contribuente (riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso) limitandosi ad affermare, apoditticamente, la genericità delle difese

Corte di Cassazione ordinanza n. 12835 depositata il 22 aprile 2022 – Il raddoppio dei  termini  di accertamento non opera con riferimento all’Irap posto  che,  non essendo l’Irap un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento quale applicabile ratione temporis

Il raddoppio dei  termini  di accertamento non opera con riferimento all'Irap posto  che,  non essendo l'Irap un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento quale applicabile ratione temporis

Corte di Cassazione ordinanza n. 12834 depositata il 22 aprile 2022 – La figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto  di interesse  della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; sotto tale profilo, perchè la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento

La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto  di interesse  della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; sotto tale profilo, perchè la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento

Corte di Cassazione ordinanza n. 12765 depositata il 21 aprile 2022 – La validità della sentenza la cui motivazione  sia  redatta  “per relationem” ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della  diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così  rendendo  impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

La validità della sentenza la cui motivazione  sia  redatta  "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della  diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così  rendendo  impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

Corte di Cassazione ordinanza n. 12760 depositata il 21 aprile 2022 – Costituisce vizio di difetto motivazionale l’affermazione o enunciare del presupposto del giudice di merito non seguita senza alcuna specifica indicazione del procedimento logico seguito per addivenire alla suddetta conclusione

Costituisce vizio di difetto motivazionale l'affermazione o enunciare del presupposto del giudice di merito non seguita senza alcuna specifica indicazione del procedimento logico seguito per addivenire alla suddetta conclusione

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sentenza n. 1122, sez. 2, depositata l’ 11 marzo 2022 – In tema di Imu, nel caso di locazione finanziaria, l’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 individua nel locatario il soggetto passivo, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, anche se l’immobile non sia stato restituito

In tema di Imu, nel caso di locazione finanziaria, l'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 individua nel locatario il soggetto passivo, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, anche se l'immobile non sia stato restituito

Corte di Cassazione ordinanza n. 12758 depositata il 21 aprile 2022 – L’inesistenza della notificazione è configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

L'inesistenza della notificazione è configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

Corte di Cassazione ordinanza n. 12716 depositata il 21 aprile 2022 – In  tema  di  sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, il principio normativo che statuisce che le stesse sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano state ancora contestate o la sanzione irrogate. Tale esclusione non opera nell’ipotesi di società artificiosamente costituita

In  tema  di  sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, il principio normativo che statuisce che le stesse sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano state ancora contestate o la sanzione irrogate. Tale esclusione non opera nell'ipotesi di società artificiosamente costituita

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