cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 marzo 2022, n. 8242 – Regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale dal fondo pensione aziendale

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 marzo 2022, n. 8242 Tributi - IRPEF - Prestazioni erogate in forma di capitale dal fondo pensione aziendale - Regime fiscale Fatti di causa 1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente, solo in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, l’appello proposto dall’Agenzia delle [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8869 – Estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119 del 2018

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8869 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119 del 2018 - Estinzione del processo Rilevato che F. s.p.a. e A.A. s.p.a. (poi incorporata da U.G.F. s.p.a.) esercitarono l'opzione per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8645 – L’applicazione dell’art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che in sostanza trattano l’interponente (società) e l’interposto (P.F.) come coobbligati solidali, con la ulteriore conseguenza che il rimborso di quanto versato dall’interposto potrebbe essere concesso solo se e nei limiti in cui la stessa imposta (per i maggiori redditi rivenienti dall’attività sociale) sia stata versata anche dall’interponente in seguito ad accertamento definitivo

L’applicazione dell’art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che in sostanza trattano l’interponente (società) e l’interposto (P.F.) come coobbligati solidali, con la ulteriore conseguenza che il rimborso di quanto versato dall’interposto potrebbe essere concesso solo se e nei limiti in cui la stessa imposta (per i maggiori redditi rivenienti dall’attività sociale) sia stata versata anche dall’interponente in seguito ad accertamento definitivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2022, n. 8291 – Il sistema fiscale dell’IVA è regolato dal principio fondamentale comunitario della neutralità della IVA, che garantisce al soggetto passivo di portare in detrazione da quella assolta sulle operazioni attive l’imposta corrisposta in rivalsa sulle altre passive, e dal il principio per cui eventuali errori di fatto o diritto non possono risolversi nel far gravare sul contribuente un onere fiscale maggiore di quello che legittimamente è tenuto a sopportare

Il sistema fiscale dell'IVA è regolato dal principio fondamentale comunitario della neutralità della IVA, che garantisce al soggetto passivo di portare in detrazione da quella assolta sulle operazioni attive l'imposta corrisposta in rivalsa sulle altre passive, e dal il principio per cui eventuali errori di fatto o diritto non possono risolversi nel far gravare sul contribuente un onere fiscale maggiore di quello che legittimamente è tenuto a sopportare

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8647 – Al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l’esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice “a quo”, dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”

Al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l'esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice "a quo", dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8646 – Il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria.

Il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2022, n. 6616 – La disciplina legale delle passività deducibili ai fini dell’imposta di successione è improntata ad estremo rigore ontologico e probatorio, là dove ammette alla deduzione solo i debiti del defunto che siano ‘esistenti’ alla data di apertura della successione (art.20 TUS), ed a condizione che questi debiti risultino (a parte l’ipotesi dell’accertamento giurisdizionale definitivo) da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione

La disciplina legale delle passività deducibili ai fini dell'imposta di successione è improntata ad estremo rigore ontologico e probatorio, là dove ammette alla deduzione solo i debiti del defunto che siano 'esistenti' alla data di apertura della successione (art.20 TUS), ed a condizione che questi debiti risultino (a parte l'ipotesi dell'accertamento giurisdizionale definitivo) da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8649 – L’espressa previsione dell’illecito omissivo de quo da parte dell’art. 59, comma 1, lett. a), TUA, che nel suo incipit fa chiara “riserva di specialità” , induce a ritenere del tutto “autosufficiente” la disciplina della prescrizione della specifica sanzione tributaria in esame e dei relativi diritti di licenza/di imposta, quale appunto dettata dall’art. 53, comma 3, seconda parte, dello stesso TU

L’espressa previsione dell’illecito omissivo de quo da parte dell’art. 59, comma 1, lett. a), TUA, che nel suo incipit fa chiara "riserva di specialità" , induce a ritenere del tutto "autosufficiente" la disciplina della prescrizione della specifica sanzione tributaria in esame e dei relativi diritti di licenza/di imposta, quale appunto dettata dall’art. 53, comma 3, seconda parte, dello stesso TU

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