cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9381 – Il processo è estinto per avvenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9381 Tributi - Imposta di registro ed ipocatastale - Operazione di fusione per incorporazione e successiva cessione di quote - Riqualificazione operazione unitaria ex art. 20, DPR n. 131 del 1986 - Illegittimità - Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119/18 - Estinzione del giudizio [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9204 – La censura alla efficacia probatoria del deposito della mera copia fotografica o fotostatica del rogito notarile o di altri documenti, è sufficiente osservare che la parte interessata avrebbe dovuto disconoscere il documento (art. 2719 c.c.) in modo specifico e non generico

La censura alla efficacia probatoria del deposito della mera copia fotografica o fotostatica del rogito notarile o di altri documenti, è sufficiente osservare che la parte interessata avrebbe dovuto disconoscere il documento (art. 2719 c.c.) in modo specifico e non generico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9198 – Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6623 – In tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l’abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale della società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d’ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a  finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa (come in caso di fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all’operazione tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d’imposta e l’erosione della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi

In tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale della società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d'ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a  finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa (come in caso di fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all'operazione tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d'imposta e l'erosione della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l'intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 marzo 2022, n. 8826 – In tema d’imposta di registro l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile

In tema d’imposta di registro l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 marzo 2022, n. 8822 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8821 – Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle

Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7918 – In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

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