cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 12121 depositata il 13 aprile 2022 – Il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 11912 depositata il 12 aprile 2022 – La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

Corte di Cassazione ordinanza n. 11842 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza; tuttavia,  l’inosservanza  di  detto  termine  è sanata ove   il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli  di  parte restano  inseriti  in modo definitivo nel fascicolo   d’ufficio  sino  al  passaggio in giudicato della sentenza,  senza  che le parti abbiano  la possibilità  di  ritirarli, con la conseguenza  che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente  e  “ritualmente”  nel giudizio di impugnazione

In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza; tuttavia,  l'inosservanza  di  detto  termine  è sanata ove   il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli  di  parte restano  inseriti  in modo definitivo nel fascicolo   d'ufficio  sino  al  passaggio in giudicato della sentenza,  senza  che le parti abbiano  la possibilità  di  ritirarli, con la conseguenza  che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente  e  "ritualmente"  nel giudizio di impugnazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 11838 depositata il 12 aprile 2022 – Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi l’art. 5 cit. esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata  a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro ed è necessario invece che l’Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi l'art. 5 cit. esclude che l'Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata  a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ed è necessario invece che l'Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente

Corte di Cassazione sentenza n. 11833 depositata il 12 aprile 2022 – Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla “denunciatio litis” all’Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall’agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l’apponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario

Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla "denunciatio litis" all'Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'apponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 11739 depositata il 12 aprile 2022 – In materia di Iva, nel caso in cui l’agenzia di viaggi e turismo abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi per le quali sussiste l’obbligo dell’autofatturazione, ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972, la stessa è tenuta all’assolvimento del suddetto obbligo, ferme restando l’applicazione del regime speciale dell’Iva di cui all’art. 74ter, d.P.R. n. 633/1972, ai fini della determinazione della base imponibile dell’Iva sulle operazioni di organizzazione di pacchetti turistici in favore dei propri clienti e la non detraibilità dell’Iva assolta

In materia di Iva, nel caso in cui l'agenzia di viaggi e turismo abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi per le quali sussiste l'obbligo dell'autofatturazione, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972, la stessa è tenuta all'assolvimento del suddetto obbligo, ferme restando l'applicazione del regime speciale dell'Iva di cui all'art. 74ter, d.P.R. n. 633/1972, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Iva sulle operazioni di organizzazione di pacchetti turistici in favore dei propri clienti e la non detraibilità dell'Iva assolta

Corte di Cassazione ordinanza n. 12129 depositata il 14 aprile 2022 – Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor­chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta  su quella che è stata la volontà decisoria, per cui non è sufficiente che un’espressione conte­nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al­tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “deci­sum” adottato

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor­chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta  su quella che è stata la volontà decisoria, per cui non è sufficiente che un'espressione conte­nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al­tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci­sum" adottato

Corte di Cassazione ordinanza n. 12128 depositata il 13 aprile 2022 – Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventual­mente integrati da altri elementi di agevole e rapida  reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata as­ solta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (con­traria) dell’avvenuto  esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, as­solta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad es­ sere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con con­ seguente negazione del trattamento fiscale più favorevole

Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventual­mente integrati da altri elementi di agevole e rapida  reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia già stata as­ solta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (con­traria) dell'avvenuto  esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, as­solta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad es­ sere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con con­ seguente negazione del trattamento fiscale più favorevole

Torna in cima